L’Italia, con la Legge 132/2025 del 25 settembre ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, diventa il primo Paese europeo pronto ad adottare l’AI Act. Tuttavia, emergono una serie di criticità legate alla sua applicazione pratica, con particolare riferimento all’ambito sanitario dove l’uso di dati personali è all’ordine del giorno.
Occorre partire dall’art. 8 della legge: lo snodo cruciale del documento. L’articolo in questione definisce come di “rilevante interesse pubblico” l’utilizzo di dati personali ai fini della ricerca sull’Intelligenza Artificiale. Proprio a questo livello si inseriscono le principali problematiche: la Legge prevede che i dati debbano essere trasformati mediante anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione. Per anonimizzazione, si intende la possibilità di rendere impossibile ogni forma di reidentificazione. Questa è tecnicamente complessa e tende a minimizzare l’utilità dei dati ai fini della ricerca. Invece, la pseudonimizzazione non elimina del tutto i collegamenti con l’identità dell’individuo, rendendo possibile una reidentificazione. Pertanto, ci si interroga circa la sicurezza di questa modalità. Infine, il processo di sintetizzazione rappresenta lo sviluppo più promettente. Si tratta di dataset artificiali composti da proprietà statistiche prive di qualsiasi informazione riguardante persone specifiche.
Oltre a ciò, un ulteriore punto problematico riguarda il rapporto tra il Garante Privacy e il meccanismo del silenzio-assenso. Più precisamente, la normativa prevede che il Garante sia al corrente circa il trattamento pianificato: i centri di ricerca devono allegare la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati e documentazione tecnica. Nel caso specifico in cui il Garante rimanesse in silenzio, questo equivarrebbe a via libera: il Garante, però, potrebbe intervenire ex post. Infatti, la Legge non definisce i limiti temporali né i presupposti sostanziali dell’intervento del Garante.
Senza dubbio, la Legge 132/2025 segna un passo in avanti significativo: rende legittimo l’uso secondario dei dati ai fini della ricerca. Al contempo si apre una discrepanza che i decreti attuativi dovranno colmare.
L.V.
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