Queste nuove norme renderanno più semplice per la polizia e le autorità giudiziarie ottenere informazioni digitali, come e-mail, messaggi di testo e dati sul traffico, utilizzati per indagare e perseguire reati.
Finora, l’accesso alle prove elettroniche detenute da fornitori di servizi con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea è stato un processo complicato e lungo. I fornitori di servizi online, infatti, memorizzavano i dati degli utenti su server situati in diversi Paesi, sia all’interno che all’esterno dell’UE. Questo ha reso molto più difficile per le autorità giudiziarie raccogliere prove elettroniche.
Secondo le nuove norme, le autorità giudiziarie potranno richiedere direttamente prove elettroniche ai fornitori di servizi come le società di telecomunicazioni o di social media, con sede in un altro Stato membro dell’Ue. I fornitori di servizi saranno obbligati a rispondere entro 10 giorni, o 8 ore in casi di emergenza. Le autorità giudiziarie possono imporre ai fornitori di servizi stranieri un’ordinanza europea di sequestro conservativo, al fine di impedire la cancellazione dei dati.
I fornitori di servizi che offrono i loro servizi nell’Ue dovranno nominare un rappresentante legale o designare uno stabilimento a cui le autorità giudiziarie possono inviare le loro richieste di e-evidence. Il loro ruolo sarà quello di ricevere, rispettare ed eseguire gli ordini europei di produzione e conservazione.
Il regolamento sugli ordini europei di produzione e di conservazione sarà vincolante in tutti gli Stati membri e diventerà applicabile 36 mesi dopo la sua entrata in vigore. Queste nuove norme semplificheranno notevolmente il processo di raccolta di prove in ambito transfrontaliero, favorendo la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e migliorando l’efficacia delle indagini su casi di criminalità informatica.
(F.S)
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