martedì, 5 Dicembre, 2023
Diritto Dell'informazione - Portale di Informazione
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Attualità
    • Politica
    • Cronaca
    • Cultura
    • Sport
    • Spettacolo
    • Salute
    • Arte
    • Libri
  • Diritti in Rete
    • Libertà d’informazione
    • Fake news
    • Pluralismo e concorrenza
    • Privacy
    • Diffamazione
    • Copyright
    • Tutela dei minori
  • Pubblico e privato
    • Cittadini
    • Imprese
    • Enti pubblici
    • Scuola e università
    • Associazioni e movimenti
    • Authority
    • Ordini professionali
    • Fondazioni
  • Oltre il covid
    • Good News
    • Informazioni sul Covid
  • Innovazione
    • Tecnologie
    • Sostenibilità
    • Blockchain
  • Rubriche
    • L’angolo di Ruben Razzante
    • I cantieri della ripartenza
Morning News
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Home Diffamazione

CHAT WHATSAPP: IL CONFINE TRA DIFFAMAZIONE E INGIURIA

La sezione quinta della Cassazione penale nella sentenza depositata in data 20-07-2022 n. 28675 si è trovata nuovamente a tracciare il confine tra il delitto di diffamazione e quello d’ingiuria (depenalizzato e non costituente più reato)

by Redazione
29 Luglio 2022
in Diffamazione
0 0
0
CHAT WHATSAPP: IL CONFINE TRA DIFFAMAZIONE E INGIURIA
0
CONDIVIDI
FacebookShare on TwitterLinkedinWhatsappEmail

La Cassazione per affrontare il tema in discorso ha richiamato un suo importante precedente giurisprudenziale (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13252 del 04/03/2021, Viviano) che, nell’interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l’offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all’addebito ex art. 594 c.p. o quello ex art. 595 c.p..

Sostiene il precedente richiamato che:

  • l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
  • l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
  • se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione.

La decisione in parola ha altresì approfondito il concetto di “presenza” rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica dell’offeso, vi siano anche situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive.

Occorrerà, pertanto, valutare caso per caso: se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” fra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipi anche l’offeso, ricorrerà sempre l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (in tal senso si veda Cass. Pen., Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020).

Invece, laddove vengano in rilievo comunicazioni indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato.

Orbene, sulla scorta dell’enucleazione del concetto di presenza virtuale di cui alla sentenza Viviano, la Cassazione osserva che la chat di gruppo di WhatsApp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli e leggerli immediatamente o in tempi differiti.

In altre parole la percezione da parte della vittima dell’offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che questa stia consultando proprio quella specifica chat di WhatsApp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente. Ciò posto il Giudice di merito dovrà verificare, appunto, se la persona offesa fosse virtualmente presente o assente al momento della ricezione dei messaggi offensivi.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva offerto una motivazione non manifestamente illogica circa le ragioni per cui, se inizialmente (tra le ore 9.06 e le ore 9.43) vi era stato una sorta di botta e risposta tra l’imputata e la persona offesa (che potrebbe essere ritenuto sintomatico della percezione in tempo reale delle offese da parte del soggetto offeso, che configurerebbe l’illecito della ingiuria), successivamente però la persona offesa non aveva più risposto ai messaggi offensivi, nemmeno quando, una prima volta, alle ore 10.13, l’imputata aveva scritto “e rispondi vigliacca”, reagendo solo ad una seconda sollecitazione di tal fatta attuata dalla prevenuta alle ore 11.53.

Si tratta di un dato di fatto che lascia ragionevolmente ritenere che, dopo l’atteggiamento partecipativo inizialmente assunto, volto a difendersi dalle accuse che le venivano rivolte, la persona offesa abbia temporaneamente abbandonato la conversazione, leggendo solo in un secondo momento i messaggi che l’imputata continuava ad inviarle.

L’imputata aveva infatti percepito come la vittima non fosse più presente, tanto addirittura da esortarla a rispondere.

In altri termini, la cronologia dei messaggi WhatsApp riportata nella sentenza della Corte di Appello impugnata e l’atteggiamento tenuto dalla persona offesa e dall’imputata, costituiscono indicatori del fatto che l’offesa non fosse rimasta collegata alla chat in tempo reale e che avesse letto i messaggi offensivi scritti dopo le ore 9.43 solo successivamente. Ne consegue che la persona offesa non poteva più considerarsi presente quando l’imputata li aveva immessi configurandosi in tal modo il reato di diffamazione e non invece la fattispecie depenalizzata di ingiuria.

di Daniele Concavo –

Avvocato del Foro di Milano, opera nell’ambito del Diritto Penale, con particolare esperienza nella tutela della reputazione personale e aziendale

Tags: DiffamazioneingiuriaWhatsApp

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Cancellati

Articoli Correlati - Articolo

QUANDO IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SULLA DIFFAMAZIONE
Diffamazione

QUANDO IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SULLA DIFFAMAZIONE

27 Novembre 2023
COMMENTI LESIVI DELLA REPUTAZIONE ALTRUI SUI SITI WEB, CHI NE RISPONDE
Diffamazione

COMMENTI LESIVI DELLA REPUTAZIONE ALTRUI SUI SITI WEB, CHI NE RISPONDE

23 Novembre 2023
DIFFAMAZIONE, PER IL GIORNALISMO D’INCHIESTA VALE UN CRITERIO DI “VERITÀ ATTENUATA”
Diffamazione

DIFFAMAZIONE, PER IL GIORNALISMO D’INCHIESTA VALE UN CRITERIO DI “VERITÀ ATTENUATA”

13 Novembre 2023
STUDIO LEGALE SANZIONATO A CAUSA DEI POST PUBBLICATI DALLA SEGRETARIA
Diffamazione

STUDIO LEGALE SANZIONATO A CAUSA DEI POST PUBBLICATI DALLA SEGRETARIA

8 Novembre 2023
DIFFAMAZIONE SU WHATSAPP IN CHAT CON POCHI ISCRITTI
Diffamazione

DIFFAMAZIONE SU WHATSAPP IN CHAT CON POCHI ISCRITTI

7 Novembre 2023
RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE: LA POSTA IN GIOCO
Diffamazione

RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE: LA POSTA IN GIOCO

27 Ottobre 2023

PORTALE SVILUPPATO DA

MyWebSolutions Web Agency

Categorie Articoli

News Popolari

CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

29 Novembre 2021
È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

27 Dicembre 2022
WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

25 Gennaio 2023
Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

17 Aprile 2020
I danni provocati dall’utilizzo prolungato delle mascherine

I danni provocati dall’utilizzo prolungato delle mascherine

10 Marzo 2021

In rilievo

Emilia-Romagna, la Notte Rosa diventa una settimana di eventi per favorire la ripartenza

Emilia-Romagna, la Notte Rosa diventa una settimana di eventi per favorire la ripartenza

26 Luglio 2021
Spiagge, weekend decisivo per la riapertura in sicurezza degli stabilimenti balneari della penisola

Spiagge, weekend decisivo per la riapertura in sicurezza degli stabilimenti balneari della penisola

17 Maggio 2021
GIOVEDI’ IN SENATO IL RAPPORTO CENSIS-ITAL COMMUNICATIONS

GIOVEDI’ IN SENATO IL RAPPORTO CENSIS-ITAL COMMUNICATIONS

13 Luglio 2022
Smart working e diritto alla disconnessione – Alla Camera approvato un emendamento che lo riconosce

Smart working e diritto alla disconnessione – Alla Camera approvato un emendamento che lo riconosce

19 Aprile 2021

Redazione I&C Servizi

E-mail: info@dirittodellinformazione.it

Condividi sui Social

Ultimi articoli pubblicati

  • DISABILI IN PERICOLO ANCHE SUI SOCIAL 4 Dicembre 2023
  • GOOGLE MAPS SI RINNOVA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 4 Dicembre 2023
  • INDUSTRIA 4.0, CINQUE PRINCIPI PER AUMENTARE LA CYBER RESILIENCE 4 Dicembre 2023

Categorie articoli

Cerca articolo per mese…

Cerca articolo per nome…

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Calendario Pubblicazioni

Dicembre 2023
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Nov    
  • Privacy policy
  • Cookie Policy

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Dicono di noi
  • Authority
  • Deontologia dei giornalisti
  • Diffamazione
  • Diritto all’oblio
  • Fake news
  • Libertà d’informazione
  • Eventi
  • Tutela dei minori
  • Copyright
  • Privacy
    • Cittadini
    • Imprese

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Area riservata ai relatori - Accedi al tuo account inserendo il tuo nome utente e la tua password...

Password dimenticata?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Entra

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Entra
Traduci »
Gestisci Consenso Cookie
Utilizziamo cookie e strumenti equivalenti, anche di terzi, per misurare la fruizione dei contenuti e facilitare la navigazione. Dietro tuo consenso, I&C Servizi e soggetti terzi possono mostrare annunci e valutarne le performance. Puoi accettare, rifiutare o revocare il tuo consenso. Puoi vedere l'informativa cliccando sui "Politica dei cookie" per negarne il consenso o gestirlo. Premendo "Accetta Tutti" ne acconsenti all'uso.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza preferenze
{title} {title} {title}