Il Tribunale in particolare richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio per reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione pubblicate su Facebook andava determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che si radicava nel luogo in cui era avvenuta una parte dell’azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell’imputato.
Ebbene secondo il giudice di prime cure, nel caso in esame, doveva allora ritenersi che, con ogni probabilità, l’immissione sul web fosse avvenuta a Morcone, in provincia di Benevento, luogo di residenza dell’imputato, accusato di aver immesso il messaggio offensivo sul web.
Di segno contrario il Tribunale di Benevento il quale sollevava conflitto negativo di competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Il giudice di Benevento sottolineava che quando, come nel caso di specie, il reato veniva commesso in luogo ignoto, da più persone in concorso tra loro e con residenza, dimora o domicilio siti in luoghi
tra loro diversi, doveva trovare applicazione per la determinazione della competenza per territorio il criterio suppletivo che lo individua in quello presso cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato.
A risolvere il conflitto in parola è dunque intervenuta la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 22 febbraio 2023 n. 7377, in cui evidenziava che il pur corretto principio di diritto richiamato dal Tribunale di Massa nel declinare la propria competenza per territorio non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
Detto principio, infatti, non poteva regolare l’attribuzione della competenza nel caso in cui, come è nel procedimento in esame, il fatto criminoso veniva ascritto ad una pluralità di soggetti che avevano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali.
Era infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere.
Bisognava allora far applicazione del criterio suppletivo che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato.
Ciò posto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Massa, a cui dovranno essere trasmessi gli atti giudiziari.
di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano, opera nell’ambito del Diritto Penale, con particolare esperienza nella tutela della reputazione personale e aziendale