Continuare a sostenere le attività commerciali in un momento di difficoltà, rendendo al contempo i quartieri più vivaci e accoglienti, nel rispetto dell’ambiente del decoro urbano. Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta del Comune di Milano e al vaglio del Consiglio Comunale, relativa al nuovo regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere. Attraverso una serie di prescrizioni la nuova normativa mette a sistema la semplificazione dell’iter autorizzativo attivato nei mesi scorsi per la posa di tavolini e dehors leggeri sul suolo pubblico, assicurando la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività commerciali.
Il Regolamento è composto di 16 articoli. Ecco le principali indicazioni:
Strutture e arredi e ambiti di applicazione
Il Regolamento riguarda la posa di strutture leggere prontamente rimovibili come tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, pedane, pavimentazioni autoposanti, impianti di illuminazione e riscaldamento, mobiletti e carrelli, che durante le ore di chiusura dell’attività dovranno essere rimossi o tenuti in ordine. Tutti gli arredi devono essere di rapido smontaggio in caso di necessità. L’elenco degli arredi utilizzabili sarà riportato in uno specifico catalogo comprendente le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).
Le occupazioni possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, carreggiate, prioritariamente davanti all’esercizio del concessionario, e dovranno sempre garantire almeno 2 metri per il transito pedonale, almeno 1,5 se l’occupazione è in carreggiata, almeno 3 metri da elementi di arredo urbano (ad es. panchine) per tutelarne la funzione pubblica. Deve essere sempre garantito il regolare transito di mezzi di sicurezza e di soccorso. L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o l’avvistamento delle luci semaforiche. Il Comune può individuare ambiti urbani in cui la posa di strutture non sia consentita – ad esempio per la presenza di vincoli monumentali o ambientali e per la necessità di garantire la sicurezza pubblica, o sia consentita in maniera limitata, per tutelare ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti.
Occupazioni sui marciapiedi e isole pedonali
Il Regolamento disciplina e distingue le distanze da rispettare per garantire la convivenza tra le occupazioni e le attività limitrofe, ad esempio con le fermate dell’autobus o ingressi di abitazioni. Per marciapiedi di larghezza superiore ai 4 metri, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% della larghezza, comunque mantenendo la dimensione minima di 2 metri di passaggio libero per i pedoni. Sui marciapiedi e sulle isole pedonali è vietato il posizionamento di strutture con pedane per non intralciare il regolare flusso pedonale in sicurezza. Nelle isole pedonali non è consentita la delimitazione continua degli spazi mediante l’apposizione di cordoni o altri elementi di arredo, a meno che non sia concordato con l’Amministrazione per funzioni di mitigazione delle condizioni climatiche nella stagione invernale. In caso di occupazioni di dimensioni maggiori ai 15 metri di larghezza, l’area dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 metri. In presenza di più occupazioni affiancate, esse dovranno garantire un allineamento e un passaggio fra le stesse di almeno 2 metri per assicurare l’accessibilità e la sicurezza dell’area.
Occupazioni in carreggiata
Le occupazioni possono essere concesse anche su porzioni di suolo in carreggiata in sostituzione della sosta purché compatibili con i parametri di sicurezza stradale nelle strade classificate come ‘locali’ dalla normativa vigente. Per contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 metri lineari, salvo valutazioni specifiche. L’Amministrazione potrà valutare e approvare richieste relative alla pedonalizzazione di strade e piazze anche solo per specifici orari e di allargamento del marciapiede con spostamento della fascia di sosta. Le occupazioni su carreggiata potranno prevedere una pedana rialzata a quota marciapiede delimitata da protezione perimetrale o alternativamente, in caso di strade con limite fino a 30 km/h, altri elementi sostitutivi, idonei alla protezione dell’area occupata.
Occupazioni aree verdi
Le concessioni possono riguardare anche aree verdi. Qualora le occupazioni insistano su prati e tappeti erbosi, potranno prevedere l’utilizzo solo di pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo. La collocazione delle occupazioni dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 metri attorno alle alberature o agli arbusti esistenti. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, interventi di contenimento di arbusti esistenti, gli ancoraggi al suolo mediante scavi e utilizzo di picchetti.
I concessionari restano responsabili della cura del prato occupato e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in prossimità dell’area. In caso di danneggiamenti irreversibili a causa dell’occupazione concessa, il concessionario, oltre alla corresponsione del danno economico sarà tenuto a provvedere alla sostituzione dell’elemento arboreo danneggiato con un nuovo esemplare del medesimo genere e della stessa specie.
Coinvolgimento dei Municipio e dei DUC
Nell’ottica di ottimizzare l’efficacia dell’iter concessorio, i Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti sono chiamati ad un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati. In particolare, i Municipi saranno interpellati per valutare l’impatto delle occupazioni rilasciate rispetto a eventuali disturbi della quiete pubblica, al conclamato non rispetto degli spazi concessi o danni al verde.
I Distretti Urbani del Commercio (DUC) potranno sottoporre all’Amministrazione comunale eventuali idee progettuali sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, che presentino efficaci soluzioni in ordine all’armonizzazione estetica delle occupazioni di suolo leggere nel medesimo DUC, a tutela del decoro urbano complessivo. Gli esercenti, mediante unica istanza, potranno inoltre presentare all’Amministrazione progetti condivisi da parte di una pluralità di operatori.
Tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della quiete pubblica
Al fine di tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro. È vietata la diffusione sonora e resta salva l’integrale applicazione delle previsioni in materia di contenimento dell’inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore.
Orari degli esercizi commerciali
Il Regolamento consente all’Amministrazione, attraverso specifiche ordinanze, di definire diversi orari di apertura e chiusura – anche disciplinando diversamente tra l’attività condotta all’interno del locale e quella sul plateatico – di singoli esercizi o determinate vie, quartieri, zone e ambiti maggiormente interessati da densità abitativa, problemi di ordine pubblico o connessi all’inquinamento acustico e ambientale. Anche al fine di evitare problemi di sicurezza e ordine pubblico connessi al consumo di bevande alcooliche e all’abbandono di bottiglie, con conseguenze anche in termini di tutela dell’ambiente e del decoro urbano, in specifiche fasce orarie potrà essere introdotto il divieto della vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta, fatta salva la consegna a domicilio.
Regime sanzionatorio
In caso di violazione del divieto di assembramento, anche mediante occupazione di spazi eccedenti la concessione, o in caso di violazione delle disposizioni legislative in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, le Forze dell’Ordine potranno disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a cinque giorni. È previsto un regime sanzionatorio anche nel caso sia arrecato disturbo alla quiete pubblica o non siano rispettati i parametri occupazionali previsti. Al primo accertamento di violazione con emissione di verbale è prevista la sospensione fino a 3 giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata, al secondo accertamento sarà disposta la sospensione per 5 giorni, mentre al terzo accertamento sarà disposta la decadenza immediata dell’autorizzazione.
Iter autorizzativo
L’Amministrazione applicherà un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l’istruttoria delle istanze di occupazione, che potranno essere presentate sulla piattaforma informatica dedicata con allegata la planimetria debitamente redatta. Le occupazioni saranno concesse entro 15 giorni, fatto salvo quelle che prevedono modifiche alla disciplina viabilistica, per cui si prevede un riscontro entro 30 giorni.
Gli esercenti già in possesso di precedente concessione per occupazioni di carattere temporaneo possono proseguire con l’occupazione fino al 364° giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato il provvedimento iniziale. Se interessati a continuare anche dopo, dovranno procedere alla presentazione di una nuova istanza di occupazione suolo, secondo la nuova disciplina, almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione. Per quanto riguarda la determinazione del canone per la concessione si farà riferimento a specifici provvedimenti legislativi o regolamentari in materia.
Il provvedimento ha una validità sperimentale di un anno, per tutto il 2021.