Le università, sia pubbliche che private, e gli enti di formazione possono svolgere esami e corsi a distanza, ma nel rispetto rigoroso delle norme sulla protezione dei dati personali. A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha pubblicato una serie di FAQ per fare luce sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nella valutazione online.
Secondo l’Autorità, il trattamento dei dati degli studenti e dei partecipanti è legittimo, ma deve essere limitato allo stretto necessario per garantire il corretto svolgimento delle prove e la partecipazione ai corsi. In questo contesto, è ammesso l’uso di piattaforme di videoconferenza o strumenti digitali che non raccolgano informazioni aggiuntive, come la geolocalizzazione o i dati biometrici.
Particolare attenzione è riservata ai sistemi di supervisione a distanza, noti come “proctoring”. In questi casi, la responsabilità ricade direttamente sul titolare – quindi università ed enti di formazione – che deve assicurare che gli strumenti utilizzati siano conformi alla normativa privacy, anche quando si avvalgono di servizi forniti da terzi.
Le FAQ precisano inoltre che, in base al tipo di esame o al numero dei partecipanti, può essere giustificata la registrazione audio-video delle prove, inclusa la ripresa del volto dei candidati, purché non si proceda all’estrazione di dati biometrici e venga stabilito un periodo di conservazione adeguato.
Non sono invece consentiti sistemi invasivi che analizzano automaticamente il comportamento degli utenti. Sono vietate, ad esempio, tecnologie che monitorano movimenti, attività del mouse o della tastiera, oppure la navigazione su Internet, con l’obiettivo di prevenire o segnalare comportamenti sospetti attraverso algoritmi.
L’obiettivo del Garante è trovare un equilibrio tra innovazione digitale e tutela dei diritti fondamentali, garantendo che l’evoluzione della didattica a distanza non comprometta la privacy di studenti e lavoratori.
L. P.
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