Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere favorevole sullo schema di DPCM che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19, per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto “Riaperture” per la non disponibilità di green pass o super green pass.
Il Garante ha poi questa settimana emesso un parere positivo e senza alcuna condizione o richiesta di modifica, validando interamente la bozza del DPCM e giudicandolo integralmente coerente con il GDPR, superando così un vaglio preventivo, rigoroso e focalizzato alla coerenza con l’esigenza di protezione dei dati personali.
ll DPCM in questione si compone di 15 articoli e tre allegati tecnici.
In particolare si prevede, all’art 3, che le certificazioni di esenzione siano emesse dalla medesima piattaforma che oggi gestisce la generazione dei Green pass. L’aspetto sarà del tutto identico tra il certificato di esenzione e qualsiasi altro Green pass, e in entrambi i casi sarà presente un QR-CODE leggibile dalle app di verifica.
Nel caso del certificato di esenzione, la verifica darà esito favorevole (schermata verde) senza rendere pubblicamente evidenti elementi che permettano di distinguere il motivo del rilascio del documento.
Come per il Green pass, anche la certificazione di esenzione è messa a disposizione dell’interessato in vari modi:
- Portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- Fascicolo Sanitario Elettronico;
- App Immuni;
- App IO;
- Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera e) del dPCM 17 giugno, nonché di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto.
Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell’Allegato E del dPCM del 17 giugno 2021 che prevedono l’uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.
L’esenzione può essere emessa unicamente qualora la vaccinazione sia “omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti”
Tuttavia, “Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID- 19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.” Il Ministero della Salute ha piena visibilità di tutti i dati inseriti così come i dipartimenti di prevenzione delle singole regioni e province autonome.
Tutte le nuove certificazioni di esenzione dovranno essere emesse unicamente attraverso questo sistema solo dopo 20 giorni dall’entrata in vigore del DPCM.
Anche la revoca è prevista e disciplinata:
“La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19 eventualmente già rilasciate e ancora in corso di validità, secondo le modalità descritte all’articolo 8, commi 5 e 6, del dPCM 17 giugno 2021 e nei casi ivi previsti.” I soggetti abilitati ad operare sul sistema possono revocare le certificazioni inserendo, inolte, la data di fine validità e la relativa motivazione.
Con riferimento alla verifica dell’esenzione, l’articolo 9 prevede una sostanziale identità di utilizzo rispetto al Green Pass:
“1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”
E, soprattutto, “Le verifiche effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G e H del dPCM 17 giugno 2021 forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.”
In realtà, anche le altre modalità di verifica (previste dagli allegati G, I, L e M del DPCM 17 Giugno) restituiscono il medesimo esito del possesso di Green Pass valido anche per chi possiede la certificazione di esenzione.
Pertanto, sono scongiurate discriminazioni anche nei controlli automatizzati, remotizzati e massivi.
Come per il Green Pass, a richiesta del verificatore, deve essere dimostrata la propria identità con altro documento per verificare la titolarità effettiva del certificato di esenzione.
E’ ribadito dal DPCM che “L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.”