Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n.54 del 23 febbraio 2023.
Un soggetto coinvolto in un episodio di cronaca ha proposto con successo reclamo all’Autorità per limitare la diffusione di alcuni fotogrammi che lo riguardano. Tali fotografie, ritraenti i soggetti protagonisti della vicenda di cronaca, per le caratteristiche dell’inquadratura nonché per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, apparivano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche, la cui diffusione può avvenire solo per finalità di giustizia e polizia.
L’Autorità ha quindi ritenuto di avviare un procedimento d’ufficio per accertare la liceità del trattamento effettuato dalla testata.
La diffusione delle immagini fotografiche dei presunti colpevoli in posizione frontale e con il logo della polizia evoca le foto segnaletiche dei ricercati. Indipendentemente dalla circostanza che le immagini presentino o meno numeri identificativi o il logo della polizia di Stato, prosegue il collegio, “la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle semplici foto formato tessera degli arrestati, ha affermato che la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa; l’indagine, sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto, va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particole potenzialità lesiva della dignità della persona connessa enfatizzazione tipica dello strumento visivo”.
Il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza del dolo alla base della condotta posta in essere, dichiarando di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad un’indagine giudiziaria ritenuta di rilevante interesse con particolare riguardo alla collettività locale di riferimento.
Il convincimento maturato in capo al titolare del trattamento in ordine alla liceità del trattamento effettuato è derivato, in origine, anche dal fatto che le immagini pubblicate fossero state rese disponibili dalle forze dell’ordine tramite comunicato stampa, nonché attraverso la diffusione di esse nel sito istituzionale della Polizia di Stato.
In mancanza delle necessità di giustizia e polizia previste dal d.p.r. 15/2018, non è possibile diffondere foto segnaletiche. Questo tipo di attività giornalistica, infatti, oltre a rappresentare una violazione delle regole deontologiche, viola i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
(V.M)
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