La Legge Autore (LA) individua tre tipologie nelle quali può essere racchiusa la fotografia: 1) opera fotografica; 2) fotografia “semplice” e 3) fotografia di mera documentazione.
Mentre sono prive di ogni tutela le fotografie di mera documentazione, vale a dire quelle di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (art.87, secondo comma, LA) poiché in questi casi gli scatti sono caratterizzati dalla assoluta meccanicità del processo di riproduzione.
Vale la pena affrontare un’importante riflessione riguardo il dualismo tra opera fotografica e fotografia semplice. Si ha innanzitutto opera fotografica (o fotografia artistica) laddove lo scatto è caratterizzato dal requisito di creatività, che la giurisprudenza ha individuato nella presenza di alcuni criteri, il più importante dei quali è l’impronta personale del suo autore. Al contrario, la fotografia semplice configura un mero atto riproduttivo della realtà privo di carattere creativo.
La differenza più grande evidenziabile tra le due tipologie riguarda la durata della tutela del diritto d’autore: l’opera fotografica gode infatti della protezione piena accordata dalla Legge Autore, dunque per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte, secondo l’articolo n.35 LA.
L’articolo n.92 LA altresì stabilisce come le semplici fotografie siano protette tramite un diritto c.d. “connesso” della durata di venti anni dalla data dello scatto.
La nascita del diritto d’autore sulla fotografia è un altro sostanziale punto da affrontare sulle differenze giuridiche tra le due tipologie.
La protezione sulla fotografia artistica nasce difatti con la semplice esecuzione dell’opera, senza bisogno di formalità costitutive (art.6 LA). Per rendere opponibile a terzi il diritto della semplice fotografia è necessario invece riportare il nome del fotografo e la data dell’anno di scatto, elementi necessari per il principio del consenso.
Qualora queste indicazioni non siano riportate, la riproduzione della fotografia non viene considerata abusiva, a meno che non venga provata la malafede di chi la riproduce (art.90 LA). Malafede che secondo la giurisprudenza viene individuata laddove il riproduttore conosca o possa risalire al titolare dei diritti patrimoniali esclusivi sulla fotografia.
La giurisprudenza non è univoca inoltre nel riconoscere i diritti morali d’autore (tra cui paternità e integrità dell’opera) ad una semplice fotografia.
Sul piano dei diritti di utilizzazione economica infine, l’autore di un’opera fotografica gode di tutti i diritti previsti dagli artt.12 e ss.LA (tra questi pubblicazione, riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico) mentre a quello di una fotografia semplice vengono riconosciuti solo quelli previsti dall’art.88 LA (riproduzione, diffusione e spaccio).
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