Un operatore sanitario si è rivolto al Garante della Privacy perché ha scoperto che i suoi dati personali erano stati pubblicati sul Corriere della Sera.
Nello specifico, le informazioni erano riportate all’interno di una foto che si trovava a corredo di un articolo che riportava le ultime volontà di un’attrice, a cui l’uomo aveva fatto da testimone. Considerando che il patrimonio dell’attrice era al centro di una serie di dispute per l’eredità, diverse persone, conoscenti e giornalisti, hanno cominciato a tempestare l’operatore sanitario di telefonate, al fine di saperne di più sulla vicenda.
Nell’articolo pubblicato online, a ben vedere, i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza) erano chiaramente leggibili, insieme alle informazioni di un altro testimone, motivo per il quale non era difficile risalire al contatto dell’individuo.
Inizialmente, l’uomo aveva contattato la testata giornalistica chiedendo la rimozione delle sue generalità. La redazione aveva però obiettato che le informazioni personali dei testimoni costituivano parte integrante del testamento e che, in ogni caso, l’interesse pubblico della notizia privava il documento di qualsiasi profilo di riservatezza.
Per questo motivo, l’operatore sanitario ha deciso di rivolgersi al Garante della Privacy, che ha accettato la sua richiesta, sanzionando la testata. Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato che la pubblicazione dei dati delle persone collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico deve sempre avvenire nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, al cui rispetto sono tenuti i giornalisti. L’Autorità ha sottolineato che il testamento, pur essendo un atto pubblico, non può essere condiviso con chiunque, posto che l’accesso al registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla normativa di settore. Inoltre, la sua pubblicazione sul quotidiano online ha comportato la diffusione dei dati personali di singoli individui, come nel caso dell’operatore sanitario, ad una molteplicità indeterminata di persone, in contrasto oltre ai principi di essenzialità, anche a quelli di correttezza, pertinenza e di non eccedenza dell’informazione rispetto alla vicenda.
Considerando che la testata ha oscurato i dati dei testimoni solo dopo l’avvio del procedimento, essa è stata sanzionata con una multa di 10mila euro.
SF