Il Garante per la Privacy ha stabilito che Tim dovrà pagare una sanzione di 150 mila euro per aver negato a un abbonato l’accesso ai propri tabulati telefonici, necessario per potersi difendere in sede penale. Con l’accesso ai tabulati, l’abbonato, intestatario di due utenze di cui una in uso ad un’altra persona, intendeva raccogliere informazioni da produrre in un processo penale a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati. Non avendo ricevuto riscontro alle sue reiterate richieste da parte della Società, si era rivolto al Garante per poter ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del processo penale.
Il Garante, respingendo le giustificazioni presentate da Tim, con un provvedimento urgente, aveva dichiarato illecita la condotta della Società e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Con l’odierno provvedimento sanzionatorio l’Autorità ha affermato che i problemi tecnici lamentati da Tim nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato non possono riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento Ue, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale.
Così come gli asseriti tentativi di contatto telefonico e l’invio di una email ordinaria da parte di Tim per chiedere l’integrazione dell’istanza, non possono rappresentare una condotta idonea sempre ai sensi del Regolamento. In base alla normativa europea infatti, il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha inoltre evidenziato che la compagnia telefonica non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico.
Nel determinare l’ammontare della sanzione e la pubblicazione del provvedimento l’Autorità ha tenuto in particolare conto la condotta gravemente negligente della Società per aver trascurato il riscontro a ripetute istanze chiare e motivate e per aver ostacolato l’agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato e di conseguenza il pieno esercizio del suo diritto di difesa, oltre che di alcune recenti analoghe violazioni da parte della medesima Società.