Il rapporto tra influencer, aziende e piattaforme digitali spesso si fonda su contratti atipici di influencer marketing, siglati sulla base dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 del Codice civile. Diversamente, altri influencer e brand, a seconda delle esigenze, preferiscono inquadrare il rapporto come contratto d’opera intellettuale oppure contratto di sponsorizzazione stipulati sia direttamente tra brand e influencer sia attraverso l’intermediazione della piattaforma.
Va inoltre considerato che oltre al rapporto tra azienda e influencer c’è anche quello tra influencer e piattaforme digitali. Queste non si limitano a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di prestazioni lavorative perché l’influencer (ad esempio youtuber) percepisce una ricompensa in denaro per i contenuti caricati (c.d.monetizzazione).
La condizione di debolezza contrattuale, dovuta alla mancanza di una regolamentazione ad hoc, fa si che ci sia difficoltà di ricondurre le nuove figure di lavoratori digitali nelle categorie classiche del lavoro subordinato o autonomo.
Data la dipendenza economica della gran parte degli influencer dalle piattaforme, a questi si potrebbe estendere la disciplina che tutela la libertà e la dignità del lavoratore subordinato. Si potrebbe anche introdurre una copertura assicurativa Inail obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o ancora affidare la definizione dei criteri di determinazione del compenso alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.
Guardando al fenomeno del lavoro tramite social network da un punto di vista del diritto comunitario, l’Europa si è interessata al lavoro tramite piattaforme digitali anzitutto con l’Agenda europea per l’economia collaborativa, Communication (2016) 356. Il documento invita gli Stati membri a garantire “condizioni di lavoro eque e adeguate e protezione sociale sostenibile”, e a valutare “l’adeguatezza della normativa giuslavoristica, considerando le diverse esigenze dei lavoratori e dei lavoratori autonomi nel mondo digitale, nonché della natura innovativa del modello di business collaborativo”.
La tematica è stata poi ripresa nella Direttiva (UE) 2019/1152 in merito alle “Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, la quale prevede il diritto a condizioni di lavoro che rispettino la salute, la sicurezza e la dignità del lavoratore e che limitino il numero massimo di ore di lavoro a periodi di riposo giornalieri e settimanali e un periodo annuale di congedo retribuito.
(C.D.G.)