È necessario non confondere i due strumenti normativi, la DPIA e la FRIA, che pur agendo nello stesso ambito appartengono a epoche differenti. Infatti, si fanno portavoce di concezioni diverse circa tematiche quali l’innovazione, il diritto e la società.
La DPIA è stata introdotta nel 2016 dall’art. 35 del GDPR ed è stata pensata per intervenire attivamente nell’ambito di tutela della privacy individuale. Pertanto, funge da vero e proprio strumento di autovalutazione nei termini di un “accountability difensiva”. L’approccio del GDPR basato sul rischio prevede che il Titolare del trattamento si occupi dei rischi potenziali legati ai dati personali trattati. Nel caso in cui la DPIA non venisse effettuata, il Titolare potrebbe essere soggetto a delle sanzioni pecuniarie.
Invece, la FRIA è stata introdotta nel 2024 con l’AI Act. Questa introduce un vero e proprio cambio di paradigma: espande i suoi orizzonti dal dato propriamente inteso al contesto, dal trattamento agli effetti. Pertanto, la FRIA rispetta i soggetti nella loro interezza costituzionale. Si tratta di un cambiamento di rotta, con un focus specifico sui sistemi di AI ad alto rischio: propone un insieme di linee guida concrete che necessitano di essere seguite.
Occorre comprendere come le due procedure non siano correlate: la seconda non è il proseguimento della prima. È necessario definirne le peculiarità, ricordando come la FRIA sia a tutti gli effetti un modello di governance e, in quanto tale, richiede l’intervento di diversi soggetti con competenze specifiche. Ma la differenza sostanziale tra i due strumenti normativi sta nel passaggio da una forma di compliance statica a una del tutto dinamica. Pertanto, si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale, che segna l’inizio dell’era in cui si cerca di governare responsabilmente.
In sintesi, la DPIA e la FRIA non sono da considerarsi come quadri normativi congiunti, ma devono essere valutati nelle loro peculiarità. Inoltre, occorre accrescere la consapevolezza circa il valore aggiunto che la FRIA può apportare come vero e proprio vantaggio competitivo.
L.V.
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