Il Decreto definisce un testo normativo per disciplinare la tutela delle persone che segnalano violazioni di norme, tra cui quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto eventuali contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.
Il Decreto legislativo pone particolare riguardo al concetto di violazione, agli obblighi di riservatezza e alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.
Lo schema normativo in questione prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).
Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta (sia cartacea che informatica), in forma orale, per telefono, oppure mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale attivato presso l’ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico.
Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.
(S.F.)