Non è sempre lecito lasciare che sia un algoritmo a decidere chi lavora e chi no. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (n. 203/2025) e il nuovo AI Act europeo chiariscono in quali casi l’uso dell’Intelligenza Artificiale per classificare o valutare lavoratori è da considerarsi vietato.
Nel mirino c’è il cosiddetto social scoring: sistemi automatizzati che profilano persone assegnando loro punteggi, spesso in un contesto professionale, basandosi su comportamenti o caratteristiche personali, talvolta raccolte da contesti non pertinenti. Se questi punteggi influenzano decisioni concrete, come la stipula di un contratto o l’accesso a un impiego, il trattamento diventa illegittimo.
Secondo l’AI Act (art. 5.1, lett. c, reg. 2024/1689) i sistemi di social scoring sono vietati quando portano a trattamenti sfavorevoli in contesti non pertinenti o producono effetti sproporzionati rispetto al comportamento reale.
È il caso, ad esempio, di valutazioni assegnate ad autisti su piattaforme di car-sharing: se si tratta della sola media delle recensioni, il sistema è lecito. Ma se le valutazioni sono elaborate da un’AI e combinate con altri dati per profilare l’individuo, la pratica è proibita.
La Corte UE lo ha ribadito attraverso un altro caso emblematico: un operatore telefonico rifiuta un contratto a una cliente basandosi su un’analisi automatica della sua solvibilità. Secondo i giudici, il trattamento è lecito solo se il soggetto coinvolto riceve una spiegazione chiara e comprensibile su come sono stati raccolti, combinati e utilizzati i dati. L’algoritmo non basta.
La profilazione è ammessa solo se basata su criteri strettamente pertinenti, come titolo di studio o anzianità. Includere elementi come stato civile, malattie pregresse o comportamento online la rende illecita.
Il principio è semplice: usare AI per classificare le persone è un atto delicato, richiede contesto, trasparenza e proporzione. Se la valutazione è mal gestita, trasforma strumenti di efficienza in meccanismi di esclusione sociale.
A.C.