Con il presente articolo si vuole segnalare ai lettori la recente sentenza della sezione quinta penale della Corte di cassazione, la quale è espressa in forza rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Milano ex art. 24-bis c.p.p. (introdotto dalla nota Riforma Cartabia) sulla questione della competenza territoriale nel caso di diffamazione commessa nelle trasmissioni televisive.
Brevemente i fatti oggetto di giudizio: due imputati di una trasmissione televisiva venivano accusati di aver trasmesso un servizio televisivo in cui si offendeva la reputazione di una donna nel delitto di Garlasco, insinuando il suo coinvolgimento nell’omicidio. La difesa degli imputati sollevava questione di competenza territoriale, deducendo che la competenza spettasse al Tribunale di Monza e non a quella del Tribunale di Milano, innanzi al quale si celebrava invece il processo.
Il Tribunale di Milano, investito della questione sulla competenza territoriale dalla difesa degli imputati, con ordinanza rilevava l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, rimettendo alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. la soluzione del problema interpretativo che è così sintetizzabile: “se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, e dunque ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicché, quando questi non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.“?
Come si può notare dal summenzionato quesito non esiste una posizione univoca nella giurisprudenza.
Ad ogni modo, la Cassazione Penale, Sez. V, 8 luglio 2024 (ud. 15 marzo 2024), n. 26919 ha stabilito chiaramente che in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione.
di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano con particolare esperienza nel mondo del Fitness e nella tutela della reputazione aziendale e personale. L’Avv. Concavo è Cultore della materia di Diritto dell’informazione, Diritto europeo dell’informazione e Regole della comunicazione d’impresa con il Professore Ruben Razzante all’Università Cattolica di Milano.