La gestione delle informazioni sul rendimento scolastico e la pubblicazione degli esiti degli esami sono aspetti cruciali regolamentati dalla normativa di settore e dal Ministero dell’Istruzione. Questi regolamenti mirano a bilanciare la necessità di trasparenza con la protezione dei dati personali degli studenti, molti dei quali sono minori.
La normativa attuale prevede che gli esiti degli esami di Stato siano soggetti a specifici regimi di pubblicità. Tuttavia, per quanto riguarda gli esiti degli scrutini ordinari, non è ammessa la pubblicazione online. Questa misura è stata introdotta per evitare la diffusione invasiva di dati personali che potrebbero rimanere accessibili in rete per un tempo indefinito, esponendo gli studenti a potenziali violazioni della privacy.
La pubblicazione online dei voti rappresenta una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, i voti potrebbero essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, violazione il diritto alla riservatezza degli studenti. Questo è particolarmente preoccupante poiché tali informazioni possono avere ripercussioni sullo sviluppo della personalità degli studenti.
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, devono essere resi disponibili solo attraverso l’area riservata del registro elettronico. In questa area, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento, si può indicare esclusivamente l’esito di “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva. Per le classi finali, inoltre, devono essere inclusi i crediti scolastici attribuiti ai candidati.
I voti nelle singole discipline, invece, sono accessibili esclusivamente al singolo studente o alla sua famiglia attraverso l’area riservata del registro elettronico, proteggendo così ulteriormente la riservatezza delle informazioni.
Nel caso in cui l’istituzione scolastica non disponga di un registro elettronico, è consentita l’affissione dei tabelloni con gli esiti. Tuttavia, è obbligatorio evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento a “prove differenziate” sostenute da studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA) non deve essere inserito nei tabelloni, ma indicato solo nell’attestazione rilasciata allo studente.
La protezione dei dati personali degli studenti è una priorità fondamentale nella gestione del rendimento scolastico. Le normative attuali mirano a garantire che le informazioni siano trattate con la massima riservatezza, evitando qualsiasi forma di pubblicazione online che potrebbe compromettere la privacy degli studenti. Attraverso l’uso di registri elettronici e misure adeguate, le scuole possono assicurare una comunicazione efficace degli esiti rispettando al contempo i diritti degli studenti.
LG