Il fenomeno dei deepfake sta diventando ogni giorno di più il tema centrale nel dibattito pubblico e governativo su scala mondiale. Alle immagini e video creati con strumenti di AI generativa a sfondo esplicitamente sessuale o violento si aggiungono di recente quelli che ritraggono persone morte. Dai grandi Vip a vittime di catastrofi o brutali omicidi, tutti finiscono per traghettare l’aldilà digitale in compagnia di strumenti di Intelligenza Artificiale che prendeno le sembianze di un Caronte dantesco proiettato nell’era tecnologica.
Attraverso questi strumenti i volti delle persone scomparse vengono rielaborati in figure idealizzate come degli angeli o eroi, in scenari surreali ed eterei, capaci di parlare dando vita ad una narrazione visiva che non si limita solo al ricordo ma crea qualcosa di nuovo. Non si resta alla semplice commemorazione del defunto ma si assiste ad una reinterpretazione, spesso senza consenso.
Sul piano emotivo, la massa sembra rispondere con positività a queste pratiche soprattutto chi fatica a superare la perdita e si trova in cerca di conforto. La possibilità di rivedere un volto amato o ascoltarne una voce ricostruita può dare un senso di vicinanza e una fora di continuità affettiva. Ma questa ‘continuità’ tanto desiderata rischia di intromettersi nel naturale corso che il lutto richiede. L’AI tende a colmare il vuoto con una presenza artificiale ma a questo consegue, nella maggioranza dei casi, dipendenza e distacco dalla realtà.
Da un punto di vista sociale questi contenuti si inseriscono in quella che viene chiamata economia dell’attenzione che verte intorno alla reazione emotiva che gli utenti hanno sui social e che ne comporta una grande monetizzazione in like, commenti, condivisioni e informazioni. A livello normativo per lungo tempo il diritto all’immagine post mortem è rimasto una zona d’ombra, tutelato in parte attraverso familiari e il tema della reputazione. Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale è stata introdotta in Italia la legge n.132/2025 art. 612-quater c.p. per cui si punisce la diffusione illecita di contenuti audiovisivi manipolati con l’AI quando ledono alla dignità, reputazione o memoria di una persona. A livello europeo l’AI Act impone obblighi di trasparenza su determinati contenuti ingannevoli ma restano ancora aperte questioni sulla privacy e la responsabilità.
J. S.
Diritto dell’informazione
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