La legge n. 28/2000 disciplina l’accesso ai programmi di informazione e di comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale.
Il nostro Paese in questo momento rientra nel secondo caso e l’articolo 1 spiega come la legge n.28/2000 promuova e disciplini l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, con lo scopo di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
La legge si riferisce alla comunicazione politica radiotelevisiva, ovvero alla diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni, valutazioni politiche e vuole assicurare parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche attraverso tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione.
Una prima differenza che la legge riconosce tra emittenti pubbliche e private: la trasmissione di messaggi è obbligatoria per le prime, ma facoltativa per le seconde. Inoltre, per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25% dell’effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi dalla medesima emittente o sulla medesima rete all’interno della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Viene concesso un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione, con parità di trattamento dei soggetti politici.
I soggetti chiamati a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per ogni consultazione elettorale questi due organismi devono emanare specifici regolamenti, sulla cui osservanza vigila l’Autorità, attraverso un’attività di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, invece, l’attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni. In occasione di ogni competizione elettorale (europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e referendarie di rilevanza nazionale) l’Autorità istituisce un’apposita Unità “Par Condicio”, presso la quale è attivo un call center raggiungibile tramite numero verde.
Per quanto riguarda i messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici la legge n.28/2000 prevede che gli editori, qualora vogliano diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità reciproca. Questo dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al penultimo giorno (compreso) prima della data delle elezioni. Inoltre, l’Autorità permette soltanto alcune forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti – tavole rotonde – conferenze – discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste – dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati. Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e nemmeno agli altri quotidiani e periodici quando non ci si trova in periodo elettore.
Infine, l’articolo 9 della legge n.28/2000, Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, prevede che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto venga vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento delle attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Inoltre, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono tenute ad informare i cittadini riguardo alle modalità di voto e agli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.