Il 23 novembre ‘21, con l’entrata in vigore della nuova Carta di Treviso, il documento deontologico fondamentale per i giornalisti italiani, aumentano gli strumenti a tutela dei minorenni quando sono protagonisti di fatti di cronaca e di ricostruzioni giornalistiche.
La Carta era stata approvata nel 1990 e rivista nel 2006: il 6 luglio 2021 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato l’aggiornamento della Carta di Treviso, adeguandola ai cambiamenti intervenuti nel mondo dei media. Alla revisione hanno contribuito Franco Elisei, Nadia Monetti, Michele Partipilo per conto dell’Odg, Daniela Scano della FNSI, Francesco Micela, presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo e Matteo Lancini docente e psicologo di Milano, oltre a Valentina Fiore ed Edoardo Poeta osservatori dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza.
“Ora però la Carta va fatta rispettare” afferma l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) Carla Garlatti. “Non è sufficiente sanzionare: occorre proteggere bambini e ragazzi prima. Un intervento successivo, che sia sanzionatorio, interruttivo o risarcitorio, non sarebbe sufficiente a riparare i danni subiti dal minorenne, per il quale, peraltro, le conseguenze possono protrarsi a lungo”.
Perché ciò avvenga, l’Autorità garante della privacy ha raccomandato al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog) e alla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) di svolgere attività di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio dell’applicazione del nuovo documento deontologico. Tali indicazioni sono contenute nel parere che l’Autorità garante ha formulato nell’estate scorsa sulla bozza della Carta, redatta da un gruppo di lavoro al quale ha partecipato come osservatore. Nella nota erano contenute anche altre sollecitazioni che sono state recepite in sede di approvazione.
Quanto ai contenuti, Carla Garlatti evidenzia alcuni significativi passi avanti. “È stato rafforzato il rispetto dell’anonimato, grazie a una più accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all’identificazione del minorenne anche in assenza della pubblicazione della sua identità o successivamente a essa. È da sottolineare poi come sia stata articolata in modo puntuale la disciplina applicabile alle fasi di raccolta e diffusione delle notizie, finora priva di regolamentazione. Si prevede tra l’altro che il minorenne vada interpellato solo quando le informazioni che può fornire siano essenziali alla ricostruzione degli eventi. Significativo, infine, il fatto che resta comunque in capo al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia o meno nel concreto interesse del minore e non produca conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale”.