Il Tribunale Amministrativo della regione Puglia si è pronunciato sul caso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che ha richiesto l’accesso alle telecamere comunali ai sensi della Legge 241/90.
Tale legge 7 agosto 1990, n.241 riguarda le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Dunque, prevede che per ottenere l’autorizzazione di accesso a documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione e riguardanti attività di pubblico interesse, il soggetto richiedente debba avere un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Nel caso in questione, i giudici amministrativi hanno richiamato l’art. 24, comma 7, della succitata legge (“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. […]”) perché la visione dei filmati di sorveglianza relativi all’incidente, oggetto della richiesta, è strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del richiedente. Infatti, soltanto l’accertamento della reale dinamica del sinistro consente di constatare chiaramente le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Naturalmente, la trasmissione dei filmati deve avvenire nel rispetto della privacy e di quanto stabilito nel Regolamento comunale relativo al trattamento dei dati personali tramite impianti di videosorveglianza.
Nella sentenza si legge che le giustificazioni presentate dal Comune nella nota di diniego e il rifiuto dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro non assumono nessun rilievo. I giudici hanno deciso di non cogliere nel segno le obiezioni fondate sul locale Regolamento sugli impianti di sorveglianza. In questa circostanza essi ritengono che prevalga la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90).
L’Autorità Amministrativa ha dichiarato insufficiente il rapporto redatto dalla Polizia Locale perché esso è influenzato dalla personale valutazione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti e potrebbe non essere del tutto fedele all’accadimento dei fatti. Invece la ricostruzione della dinamica del sinistro svolta sulla base dei filmati di videosorveglianza esclude eventuali errori umani in quanto fondata su dati certi e oggettivi.
Dunque, sulla base di queste considerazioni, il ricorso dell’automobilista è stato accolto, mentre il Comune è stato condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente (€ 1.000 per onorario), oltre al rimborso di contributo unificato, spese generali e IVA come per legge.
La recente pronuncia del Tar della Puglia risulta innovativa perché rafforza il diritto del diretto interessato ad ottenere i filmati che lo riguardano e obbliga il Comune (titolare del trattamento) a fare salvi i diritti degli eventuali terzi nella consegna delle immagini.
I filmati e le immagini dovranno essere consegnate dopo aver oscurato i dati personali di eventuali terzi estranei (ad esempio: numeri di targhe, ecc.) nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Provvedimento Autorità Garante in tema di videosorveglianza 8 aprile 2010 alla luce delle Linee Guida EDPB n. 3/2019.