Le recensioni sui social non sempre sono ciò che sembrano. Dietro racconti entusiasti e apparentemente spontanei, infatti, può nascondersi una vera e propria pubblicità occulta, che non solo è più insidiosa dello spot palese, ma è anche vietata. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, che, con la recente sentenza n. 2871, ha confermato una sanzione da 160mila euro a due società di vendita online coinvolte in pratiche commerciali scorrette.
Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: post su Facebook e Instagram in cui si raccontano esperienze personali positive, spesso legate a prodotti dimagranti o cosmetici. A prima vista sembrano testimonianze autentiche, ma in realtà fanno parte di una strategia ben costruita. Non sono veri consumatori a parlare, bensì venditori che si presentano come utenti qualunque. Una comunicazione che appare “neutrale e disinteressata”, ma che finisce per “veicolare il messaggio pubblicitario in via surrettizia” rientra, come sottolinea il Consiglio di Stato, tra le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli previste dal Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 articoli 20, comma 2, e 22, comma 2).
Secondo i giudici, si tratta di una pratica particolarmente ingannevole perché sfrutta un elemento chiave: la fiducia. Quando leggiamo il racconto di qualcuno che dice di aver provato un prodotto e di averne tratto benefici, siamo più inclini a credergli. Non a caso, si sottolinea che “il potenziale compratore tende a essere meno critico” di fronte a un’esperienza personale rispetto a una pubblicità esplicita.
La sentenza mette anche in luce un aspetto sempre più rilevante nell’era digitale: la confusione tra sfera privata e promozione commerciale. Profili social che mescolano vita quotidiana e attività di vendita finiscono per rendere troppo sfumato il confine tra opinione e pubblicità.
In un panorama online sempre più affollato, orientarsi diventa complicato. Ecco perché questa decisione rappresenta un segnale importante: trasparenza e correttezza restano principi fondamentali, anche — e soprattutto — sui social.
L. P.
Diritto dell’informazione
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