Il richiamo del Garante: essenzialità dell’informazione
Il Garante ha ricordato come la normativa italiana, in particolare l’art. 5 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 101/2018), stabilisca criteri rigorosi per il trattamento dei dati personali da parte dei giornalisti. Queste norme impongono l’adozione del principio di essenzialità dell’informazione, secondo cui il giornalista deve garantire il diritto all’informazione su fatti di pubblico interesse, ma allo stesso tempo evitare la divulgazione di dettagli inutili che coinvolgano persone non direttamente connesse ai fatti.
Questo principio ha lo scopo di proteggere i diritti delle persone coinvolte in eventi di rilievo mediatico, con particolare attenzione a quelle che non rivestono un ruolo pubblico. Come specificato nel comunicato del Garante, l’obiettivo è evitare riferimenti ingiustificati a congiunti o ad altri soggetti non direttamente interessati dalle vicende, salvaguardando così la loro privacy e dignità.
La protezione della dignità delle persone coinvolte
Il Garante ha ribadito l’importanza di valutare attentamente la reale necessità di includere dettagli relativi a informazioni sensibili e aspetti intimi nei resoconti giornalistici. Quando tali informazioni non sono strettamente necessarie per l’interesse pubblico o per una comprensione completa della vicenda, la loro divulgazione deve essere evitata.
In questo senso, l’Autorità ha sottolineato che la dignità delle persone coinvolte in vicende mediatiche deve essere sempre protetta. Nonostante la legittima funzione del giornalismo di informare il pubblico, questa non deve avvenire a scapito del rispetto della privacy di individui la cui esposizione mediatica potrebbe non essere giustificata da un interesse pubblico prevalente.
La responsabilità del giornalista
Il comunicato del Garante richiama dunque i professionisti dell’informazione a una maggiore attenzione nella gestione dei dati personali, soprattutto quando si tratta di dati sensibili o di situazioni che coinvolgono aspetti intimi delle persone. La responsabilità del giornalista, secondo quanto sancito dalle normative vigenti, è quella di valutare con attenzione quali informazioni siano realmente essenziali e funzionali all’esercizio del diritto di cronaca, evitando ogni tipo di eccesso.
In particolare, il giornalista deve agire con il massimo rigore quando si tratta di soggetti privati o di persone che, pur coinvolte in vicende di interesse pubblico, non hanno un ruolo attivo o diretto nei fatti riportati.
A.L