Il D. Lgs. n. 62/2017 (art. 7 per la terza media, art. 13 per i maturandi) torna in vigore dopo la sospensione durante la pandemia da coronavirus. Pertanto, a partire dal 2023, le prove Invalsi torneranno a essere un requisito di ammissione per gli esami di terza media e di maturità. La novità ha messo in allarme gli studenti e ha scatenato la loro protesta.
Il 2 novembre 2022 Roberto Ricci, presidente dell’istituto Invalsi, ha inviato alle segreterie scolastiche italiane una lettera per comunicare tale disposizione. A partire da questo anno scolastico, oltre alla frequenza, alla media sufficiente e allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro (nel caso dell’esame di maturità), gli studenti dovranno soddisfare un criterio in più per poter terminare il proprio ciclo di istruzione e arrivare davanti alla commissione esaminatrice: superare le prove Invalsi.
Orizzontescuola riporta quanto comunicato da Roberto Ricci, che sottolinea la “natura meramente tecnica della comunicazione, che non coinvolge in alcun modo le decisioni di competenza del ministero dell’Istruzione”.
Il termine delle iscrizioni alle prove del 2023 è previsto per il 7 dicembre 2022.
Gli studenti e le studentesse delle scuole medie dovranno svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese al computer in tre giorni, tra il 3 aprile e il 28 aprile 2023. Mentre i maturandi tra il primo marzo e il 31 marzo 2023. Saranno i singoli istituti a stabilire le date precise.
Per quanto riguarda, invece, le prove finali si svolgeranno tra il termine delle lezioni e il 30 giugno per la III secondaria di primo grado; la prima prova scritta il 21 giugno per la V secondaria di secondo grado.
In particolare, per l’esame di Maturità nel decreto legislativo n. 62/2017 si dispone:
“È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
- Svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Inoltre, il D. Lgs. n. 62/2017 prevede anche lo svolgimento dei PCTO come requisito di ammissione all’esame”.
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