Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7707 del 5 settembre 2022 ha fissato importanti norme legate alla Legge n.633/1941, con particolare riguardo al rapporto tra gli articoli 13, 65 e 101.
I Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che «la società di media monitoring, pur svolgendo un’attività di selezione e di organizzazione di articoli e contributi vari, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’editore, ha comunque contravvenuto al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi fosse la riserva della riproduzione, in quanto la sostenuta scriminante (consistente nel “tipo” di servizio che caratterizza la redazione di rassegne stampa, che dunque e per questo sfuggirebbe all’applicazione del richiamato art. 65) non è contemplata espressamente né dal diritto interno né dal diritto unionale (in particolare non se ne rinviene traccia nella direttiva n. 2019/790/UE che integra la direttiva 2001/29/CE), né – ancora – essa è evincibile interpretativamente. Sicché l’attività mantiene il carattere di comportamento lesivo del diritto di proprietà intellettuale dell’autore dell’articolo e dei connessi diritti patrimoniali dell’editore, dovendosi considerare una sorta di strumento succedaneo dell’acquisto del giornale».
Ciò ratifica le sentenze n.4260 e n.4263 del TAR del Lazio, presentate il 12 aprile 2021. La prima accertava la legittimità della delibera n. 169/20/CONS, la seconda della delibera n. 325/20/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del Regolamento sul diritto d’autore.
Alla delibera n. 680/13/CONS, viene contestato il principio espresso all’articolo 65 della legge sul diritto d’autore, che è stato sostenuto per anni dalle società di rassegna stampa e media monitoring. Essi credevano di poter liberamente riprodurre gli articoli giornalistici, compresi quelli coperti da una clausola di riserva di riproduzione applicata dagli editori per una ritenuta non concorrenzialità dell’attività svolta.
In merito, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 816/2017 aveva reputato legale l’utilizzazione da parte delle rassegne stampa di articoli giornalistici “riservati”, proprio perché la rassegna stampa si indirizza ad un pubblico diverso dai clienti del giornale e non configurerebbe una ipotesi di utilizzazione parassitaria e concorrenza illecita. La tesi contraria del Tribunale di Roma del 2017 non convince quando l’art. 65 riguarda l’eccezione alla protezione di articoli giornalistici che costituiscono opere dell’ingegno. L’articolo 101, invece, riguarda la riproduzione di informazioni o notizie tenute allo stato grezzo informativo, per tanto non considerate opere creative. Quindi tale sentenza sembra sottoporre gli articoli non riproducibili alla materia delle mere informazioni, non a quella delle opere di ingegno.
Nel dibattito odierno la parte minoritaria nel Consiglio di Stato era rappresentata dalla giurisprudenza di merito del Giudice Ordinario. Questa parte sostiene che nell’art. 65 della Legge sul diritto d’autore l’espressione “giornali” include anche le rassegne stampa, per tanto il divieto di utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata è applicabile unicamente alla riproduzione realizzata da altri giornali e riviste in senso stretto.
Già dalla fine degli anni ‘90 vi erano diverse pronunce a riguardo: ex multis Tribunale di Genova 3 dicembre 1997, Corte d’Appello di Milano 26 marzo 2000 e Tribunale di Milano 13 luglio 2000. Questi reputavano illecite le riproduzioni di articoli di giornale che avevano la riserva di utilizzo in rassegne stampa elettroniche.
Successivamente, il 6 aprile 2018 il Tribunale di Trento ha affermato che la rassegna stampa erogata su portali online è compresa nell’articolo 65 della Legge n.633/1941, anche se non viene esplicitamente menzionata.
La Corte di Appello di Trento, al secondo grado del giudizio, nella sentenza del 24 luglio 2019 ha confermato l’interpretazione normativa del Tribunale decretando che la rassegna stampa è illecita se realizzata nonostante l’esistenza di una riserva espressa da parte dell’editore. In caso contrario «l’effetto finale sarebbe quello di privare il titolare dei diritti di un’effettiva ed efficace tutela della sua esclusiva sulla riproduzione degli articoli di giornale e le norme sul diritto d’autore sarebbero facilmente aggirate».
Dunque, con la sentenza n. 7707/2022 il Consiglio di Stato ha aderito ai precedenti orientamenti, specificando l’illeceità della pubblicazione in una rassegna stampa elettronica di articoli estratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l’editore aveva espresso la riserva ai sensi dell’art. 65 L.633/41, in quanto «costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri».