La proposta del nuovo disegno di legge è avvenuta nei giorni scorsi ed ha come obiettivo principale quello di garantire un’immediata tutela per le persone offese dalle pubblicazioni diffamatorie senza intaccare il diritto di cronaca dei giornalisti.
Le modifiche previste dal disegno di legge prevedono che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali, venga eliminata la pena della reclusione e sostituita con la multa da 5.000 euro a 10.000 euro. La pena sale da 10.000 a 50.000 euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso diffuso con la consapevolezza della sua falsità. Al giudice è riconosciuta anche la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
La disciplina è estesa ai quotidiani online, telegiornali e giornali radio, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi. Vengono introdotte anche delle modifiche per consentire alle persone offese di ottenere una tutela effettiva del loro onore e della loro dignità senza dover affrontare lunghe procedure legali. La nuova proposta prevede la possibilità per le persone offese di chiedere una rettifica o una smentita per le offese subite attraverso la stampa o altri prodotti editoriali registrati. Il giudice dovrà tenere conto della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita nella determinazione del danno derivante dalla diffamazione.
Il disegno di legge abroga l’articolo 12 della legge sulla stampa che prevedeva la possibilità per la persona offesa di richiedere una somma a titolo di riparazione determinata in base alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato oltre al risarcimento dei danni. Al suo posto si introduce una procedura di tutela del diritto all’oblio del diffamato, con la possibilità di ottenere l’eliminazione dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.
Inoltre, il tribunale competente per i reati di diffamazione tramite la stampa o altri prodotti editoriali registrati diventerà quello del luogo di residenza della persona offesa, modificando l’articolo 21 della legge sulla stampa.
Il disegno di legge introduce anche una procedura di notifica e rimozione dei contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi online con l’attivazione di una procedura di conciliazione tra le parti davanti ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciò implica che le persone offese avranno una maggiore possibilità di rimuovere i contenuti diffamatori dai social network e da altri siti web.
Infine, il disegno di legge prevede una disciplina del segreto professionale anche per giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione.
(S.F.)