La transizione digitale non può tradursi in una sorveglianza di massa o in una deregolamentazione della sicurezza pubblica. Con il secondo decreto legislativo esaminato in via preliminare, Palazzo Chigi traccia una linea invalicabile tra l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto investigativo e la tutela della libertà individuale. Lo schema nazionale si adegua fedelmente all’AI Act europeo, introducendo però specifici e severi presidi penali e procedurali per garantire la piena tenuta dello Stato di diritto di fronte alle nuove tecnologie.
Il primo grande limite riguarda le attività di polizia e l’uso dei dati biometrici: la polizia può utilizzarli, ma non per attuare un controllo continuo e generalizzato della popolazione. L’identificazione remota in tempo reale sarà ammessa solo in via eccezionale per minacce gravi alla sicurezza o per la ricerca di persone scomparse, richiedendo una tassativa autorizzazione giudiziaria limitata a quindici giorni. Il tracciamento facciale a posteriori sulle videosorveglianze sarà attivabile solo dopo la commissione di un reato per identificare i sospettati, con l’obbligo di cancellare i dati locali dopo sette giorni e il divieto assoluto di scraping indiscriminato dal web.
Il tassello più rigoroso del provvedimento è l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 437-bis. Questa norma punisce severamente l’omissione o l’alterazione dolosa o colposa delle misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio, specialmente quando vi sia un pericolo concreto per la vita umana o la sicurezza dello Stato. La responsabilità amministrativa si estenderà anche agli enti societari, mentre spetterà alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di formare adeguatamente i giudici, affinché l’indipendenza dello ius dicere rimanga saldamente protetta dall’autonomia umana.
A. C.
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