Un cliente entra in palestra con degli smart glasses. Sembrano normali occhiali, ma possono avere fotocamera, microfono, livestreaming e funzioni di intelligenza artificiale.
Stanno registrando? Possono riprendere gli altri clienti? E cosa deve fare la palestra se qualcuno si lamenta?
La risposta è semplice solo in apparenza: gli smart glasses non sono vietati per legge, ma il loro utilizzo può esserlo in determinate situazioni.
Il vero problema non è l’occhiale. È cosa registra, dove lo registra e cosa succede poi alle immagini.
Posso filmare il mio allenamento?
In linea di principio sì, ma occorre distinguere.
Immaginiamo un cliente che registri per pochi secondi il proprio esercizio per controllarne l’esecuzione. Sullo sfondo passa casualmente un altro iscritto e il video rimane privato.
In una situazione del genere il rischio giuridico è molto basso e può operare l’esenzione prevista dal GDPR per le attività esclusivamente personali o domestiche.
Ben diverso è registrare continuativamente l’intera sala o puntare volontariamente la videocamera verso altri clienti e poi lo pubblica.
Ed infatti il vero cambio di scenario da potenzialmente lecito ad illecito arriva quando il video viene pubblicato.
Se una persona identificabile compare nel filmato e questo viene caricato su Instagram, TikTok o altre piattaforme, il fatto che sia entrata nell’inquadratura “per caso” non basta a rendere lecita la pubblicazione.
Gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore e l’art. 10 c.c. tutelano infatti il diritto all’immagine. La Cassazione ha inoltre chiarito che accettare di essere fotografati non significa necessariamente accettare che quella fotografia venga poi diffusa.
Tradotto nella vita di una palestra: finire accidentalmente nel video di un altro cliente non significa aver accettato di finire sui suoi social.
Prima di pubblicare, quindi, la soluzione più semplice è tagliare quella parte del video o rendere la persona non identificabile.
Attenzione, negli spogliatoi cambia tutto
Qui la regola deve essere molto più severa.
La Cassazione penale ha ricondotto alla tutela dell’art. 615-bis c.p., relativo al reato di interferenze illecite nella vita privata, anche luoghi come gli spogliatoi di circoli sportivi e le docce delle piscine.
Per questo una palestra dovrebbe vietare in modo chiaro qualsiasi funzione di ripresa in spogliatoi, docce, bagni, sauna e ambienti analoghi.
E la regola dovrebbe valere per qualsiasi dispositivo, non soltanto per gli smart glasses.
Perché gli smart glasses sono più delicati di uno smartphone?
Per una ragione molto concreta: potremmo non accorgerci di essere ripresi.
Uno smartphone puntato verso qualcuno è evidente. Una videocamera integrata negli occhiali molto meno.
Inoltre, il dispositivo può registrare audio, effettuare livestreaming oppure utilizzare funzioni di AI. Se l’intelligenza artificiale (c.d. AI) viene impiegata per riconoscere univocamente il volto di una persona, possono entrare in gioco anche le regole sui dati biometrici, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12967/2024.
Non esiste oggi una disciplina speciale sugli smart glasses in palestra. Proprio per questo il gestore dovrebbe anticipare il problema con una regola propria.
Cosa dovrebbe fare una palestra?
Una policy efficace, cioè un insieme di regole chiare per clienti e staff, non deve essere lunga. Deve essere semplice, concreta e facile da applicare.
Dovrebbe vietare riprese e audio nelle aree riservate, consentire le autoriprese evitando di coinvolgere intenzionalmente altri clienti o lo staff, vietare livestreaming e riconoscimento facciale di terzi salvo attività autorizzate e indicare al personale come intervenire.
Il dipendente può chiedere l’immediata cessazione della registrazione e applicare quanto previsto dal regolamento. Non dispone però di un generale potere di sequestrare il dispositivo, pretenderne lo sblocco o cancellare materialmente i file. Un’eventuale uso della forza potrebbe esporlo a responsabilità, anche penale, a seconda delle modalità concrete dell’intervento.
Ed è proprio per questo che la prevenzione conta.
Per il gestore, il vero rischio non è lo smart glass: è arrivare impreparato al primo reclamo senza una policy efficace.
Per l’imprenditore, quindi, la vera tutela non inizia quando il video è già online, ma prima: occorre adottare una regola chiara, inserirla correttamente nel rapporto contrattuale, nel regolamento affisso in palestra e, soprattutto, formare lo staff perché sappia riconoscere subito la violazione e intervenire nel modo corretto.
È questo che può evitare che un semplice paio di occhiali si trasformi in un problema legale e reputazionale per la palestra.
(L’articolo è stato redatto Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano, con pluriennale esperienza al fianco di importanti catene nazionali del fitness, nella gestione delle questioni legali più complesse e nella costruzione di strategie preventive per ridurre rischi, contenziosi e costi per palestre e centri fitness)
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