L’SMS marketing è sicuramente una delle strategie più apprezzate dalle aziende: è veloce, economica e non richiede connessione a Internet per il raggiungimento dei clienti. Allo stesso tempo, però, è necessario prestare molta attenzione per il corretto trattamento dei dati personali e, di conseguenza, per la compliance alla normativa in materia.
In merito una sanzione di 75mila euro è stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali ad un’Università telematica e-Campus ritenuta responsabile di aver inviato SMS promozionali senza il consenso dei destinatari.
Il Garante ha ingiunto all’ateneo di verificare le misure tecniche e organizzative adottate per poter dimostrare di aver acquisito un valido consenso al trattamento dei dati a fini promozionali, anche in caso di affidamento delle campagne pubblicitarie a terzi. All’ateneo è stato anche vietato l’uso dei dati trattati in modo illecito.
L’intervento dell’Autorità segue il reclamo di alcuni cittadini che lamentavano la ricezione di SMS indesiderati e, in un caso, di telefonate promozionali reiterate per 6 anni, anche dopo essersi opposti a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte dell’Università.
Violando il Regolamento Ue e il Codice privacy, l’ateneo ha protratto per anni l’invio di messaggi promozionali senza tener conto dei diritti dei destinatari. Inoltre non ha adottato misure per correggere la propria condotta, anche dopo l’avvio dell’istruttoria del Garante.
Nel provvedimento, l’Autorità ha sottolineato la scarsa collaborazione dimostrata dall’ateneo. L’Università, infatti, senza alcuna motivazione, non ha fornito riscontro alle istanze dell’Autorità, rendendo necessario l’intervento del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per la notifica degli atti, e disertando, ancora senza giustificazione, un’audizione che essa stessa aveva richiesto e più volte rinviato. Un atteggiamento che ha determinato un inutile impiego di risorse pubbliche e un rinvio dei tempi del procedimento, elementi di cui il Garante ha tenuto conto nel determinare l’ammontare della sanzione.
Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha ordinato all’Università telematica di stabilire appropriati tempi di conservazione dei dati – dandone comunicazione agli interessati attraverso l’informativa privacy – e di impartire adeguate istruzioni al personale, affinché le richieste di accesso ai dati, di opposizione o di cancellazione, siano soddisfatte tempestivamente.
C.L.