Il Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche introduce alcune norme in merito ad un corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali, i quali possono essere utilizzati sia per fini personali sia professionali. Per usare in modo appropriato i social media e trarre un beneficio rispetto alle attività dell’organizzazione sanitaria e del sistema stesso, occorre una seria politica sul web che preveda regole scritte e formazione. A tal proposito, con l’obiettivo di porre fine ad un uso improprio dei social network, la Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) ha promosso una maggiore consapevolezza da parte dell’Ordine sul loro utilizzo e sulle regole basilari del diritto alla privacy.
Per quanto concerne la presenza di riferimenti ai social network all’interno del Codice della Categoria, al Capo V, gli articoli 28 e 29 sono dedicati al tema della comunicazione, rispettivamente al “Comportamento nella comunicazione” e ai “Valori nella comunicazione“.
Ai sensi dell’art. 28 l’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, deve comportarsi con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità e tutelare la riservatezza delle persone e degli assistiti, ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.
L’art. 29, invece, sancisce che l’infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, deve comunicare in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.
Le conseguenze derivanti dall’uso improprio dei social media in sanità possono riverberarsi anche sul rapporto di fiducia tra il paziente ed il sistema sanitario nel suo complesso. Una violazione dei confini professionali da parte del professionista sanitario, infatti, pregiudica inevitabilmente, non soltanto l’immagine del singolo, ma anche quella dell’Ordine cui questi appartiene e del sistema sanitario tutto. In caso di una violazione delle norme previste dal codice, pertanto, è possibile incorrere in una sanzione disciplinare e, nei casi più gravi, in un allontanamento dall’Ordine. Laddove la condotta scorretta violi le norme previste dal Codice della privacy, essa integrerà altresì la fattispecie del trattamento illecito di dati personali, fonte di responsabilità penale in capo a colui che l’abbia posta in essere.
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