La pronuncia del Garante spagnolo ha rilevanza anche in Italia, considerato che applica il Gdpr cioè la stessa normativa vigente in tutta Europa.
Questa pronuncia apre le strade a più modalità di tutela delle vittime di abusi, tema con cui devono misurarsi tutte le scuole italiane.
Infatti, non devono essere implementati solo interventi sulle piattaforme Internet mirati a stoppare la circolazione di file contro la volontà dei soggetti ripresi, ma anche indagini penali, azioni educative e di promozione culturale o rimproveri ufficiali.
Ma a tutto questo il Garante spagnolo della privacy aggiunge e inserisce tra le risposte a questi reati online anche le misure sanzionatorie previste dal Gdpr.
Nel caso specifico una ragazzina di 13 anni tramite Instagram e WhatsApp aveva inviato ad un ragazzo di 16 anni delle immagini intime, per poi essere vittima di ricatti.
Il genitore della vittima ha presentato un reclamo al Garante della privacy spagnolo, che ha avviato un procedimento per la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del Gdpr (trattamento senza consenso dell’interessato).
Il ragazzo si è difeso invocando il divieto di doppia punizione (ne bis in idem), avendo nel frattempo già riportato una condanna del tribunale minorile.
Ma il Garante ha rigettato l’eccezione, sostenendo che una cosa è punire per le minacce e altra cosa punire per il mancato consenso a un trattamento.
Inoltre, il Garante spagnolo ha sottolineato che sono operazioni di trattamento anche la mera raccolta, conservazione e registrazione di immagini e video. Mancando il consenso, il Garante spagnolo ha applicato la sanzione di 5 mila euro per la violazione dell’articolo 6 Gdpr, che sarà posta a carico dei genitori.
Questa vicenda spagnola va studiata per capire le possibili applicazioni italiane. Bisogna chiedersi, dunque, se a fronte della notizia di fatti simili a quello della vicenda spagnola o che riguardano episodi di bullismo, cibernetico o tradizionale, non possa o non debba essere attivato d’ufficio, a carico dell’autore dei fatti, un procedimento per violazione della privacy.