domenica, 8 Marzo, 2026
Diritto Dell'informazione - Portale di Informazione
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Diritti in Rete
    • Libertà d’informazione
    • Fake news
    • Pluralismo e concorrenza
    • Privacy
    • Diffamazione
    • Copyright
    • Tutela dei minori
  • AI
    • Normativa AI
    • Soluzioni AI
    • Etica AI
  • Pubblico e privato
    • Cittadini
    • Cronaca
    • Imprese
    • Enti pubblici
    • Scuola e università
    • Associazioni e movimenti
    • Authority
    • Ordini professionali
    • Fondazioni
    • Cybersecurity
  • Rubriche
    • L’angolo di Ruben Razzante
    • Tecnologie
    • Libri
  • Innovazione
    • Sostenibilità
    • Blockchain
  • YouTube
  • interviste
  • Ultim’ora
Morning News
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Home Privacy

Il Garante della privacy punisce il telemarketing selvaggio

Nuovi provvedimenti dell’Autorità per sanzionare i call center e proteggere la riservatezza dei dati telefonici degli utenti

by Redazione
30 Aprile 2021
in Privacy
0 0
0
Il Garante della privacy punisce il telemarketing selvaggio
0
CONDIVIDI
FacebookShare on TwitterLinkedinWhatsappEmail

Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo aver sanzionato le compagnie telefoniche che avevano commissionato a tre call center delle campagne promozionali senza adeguati controlli, si è rivolto anche a questi ultimi, imponendo loro di rispettare la privacy degli utenti e la volontà degli stessi di non essere più disturbati, in aggiunta a sanzioni pecuniarie.

A seguito di alcune verifiche effettuate dall’Autorità, è infatti emerso che i tre call center avevano contattato migliaia di utenti non inclusi nelle liste ufficiali fornite dal committente e che, pertanto, non avevano fornito il proprio consenso a essere contattati per promozioni commerciali, iscrivendosi nel Registro pubblico delle opposizioni. In molti avevano anche più volte manifestato agli operatori telefonici la volontà di non essere più disturbati e di essere inseriti nelle cosiddette black list. Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, in aggiunta, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente, ma erano di provenienza incerta o non verificata e documentata. Il Garante ha poi rilevato la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento Ue (Gdpr), violando così il principio di privacy by design.

Per quanto concerne l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto del differente livello di gravità delle violazioni commesse dai tre call center, della cooperazione offerta e del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica. Il primo call center ha commesso il maggior numero di violazioni, disturbando un numero più significativo di persone e con un’elevata frequenza, e dovrà quindi pagare una sanzione di 80.000 euro.

Al secondo call center è stata comminata una sanzione di 15.000 euro, a fronte di alcune criticità di sistema, relative in particolare alla carente verifica della liceità dei dati contenuti nelle liste di contatto acquistate da imprese terze. Tuttavia, durante l’istruttoria, la società ha affermato di aver proceduto alla nomina di un nuovo Dpo e di aver intrapreso un percorso di complessiva revisione della propria strategia commerciale e della privacy policy.

Il terzo call center, invece, essendosi adoperato per gestire il problema delle liste di utenze telefoniche “referenziate” tenendo traccia di alcuni elementi come l’origine dei dati e gli operatori che avevano lavorato sulle specifiche utenze, dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.

In tutti e tre i casi, il Garante non ha ritenuto validamente utilizzata la base giuridica del legittimo interesse e ha vietato l’ulteriore utilizzo  dei dati trattati illecitamente per finalità di marketing, prescrivendo la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.

Il diritto degli utenti di opporsi all’utilizzo dei propri dati a fini commerciali è stato ribadito dal Garante anche in un’altra occasione. Nel caso di specie, l’Autorità ha ammonito una società per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali, prescrivendole l’adozione delle misure organizzative necessarie a fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing. Alla società è stata, inoltre, inflitta una sanzione di 30.000 euro e imposto il divieto di trattamento dei dati senza consenso e per le violazioni riscontrate .

I reclamanti, in particolare, lamentavano la ricezione di email promozionali inviate senza consenso e nonostante una loro opposizione, nonché l’impossibilità di interrompere gli invii tramite il tasto unsubscribe presente nelle email, senza ricevere alcun riscontro a fronte delle loro richieste di esercizio dei diritti. La società si era difesa sostenendo che la mancata risposta era dovuta al fatto che la casella di posta pec non era stata monitorata per diversi mesi a causa di problemi organizzativi e che comunque gli utenti avrebbero dovuto esercitare i loro diritti avvalendosi del modulo presente al link “contattaci”, come indicato nell’informativa privacy pubblicata nel sito web.

Tuttavia, dall’esame delle email ricevute dai reclamanti, alcune delle quali risalenti anche al 2018, è emerso che l’unico modo di individuare in maniera certa un canale di comunicazione era l’indirizzo pec, rinvenibile nei pubblici registri, pertanto il Garante ha ritenuto insufficienti tali giustificazioni. Inoltre, il tasto unsubscribe presente in calce alle mail non era funzionante, come dimostrato dal fatto che uno dei reclamanti aveva continuato a ricevere i messaggi indesiderati, nonostante il suo utilizzo.

A fronte dell’assenza di indicazioni chiare all’interno delle stesse email promozionali sulle modalità per contattare la società e della mancanza di adeguate misure tecniche in grado di consentire il funzionamento del tasto unsubscribe nonché il corretto monitoraggio della casella di posta pec, il Garante ha ritenuto l’impossibilità per i reclamanti esercitare i propri diritti.

Tags: Autorità Garante della privacyPrivacytelemarketingTuteladellaprivacy
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.

Articoli Correlati - Articolo

LE APP DI SALUTE MENTALE TRA SUPPORTO E UNA PRIVACY DA GARANTIRE
App

LE APP DI SALUTE MENTALE TRA SUPPORTO E UNA PRIVACY DA GARANTIRE

16 Febbraio 2026
L’APPELLO DEL GARANTE DELLA PRIVACY AI MEDIA SUL CASO GARLASCO
Deontologia dei giornalisti

L’APPELLO DEL GARANTE DELLA PRIVACY AI MEDIA SUL CASO GARLASCO

2 Febbraio 2026
L’AI SBARCA SU GMAIL TRA NUOVE FUNZIONI E PERPLESSITÀ SULLA PRIVACY
Ai

L’AI SBARCA SU GMAIL TRA NUOVE FUNZIONI E PERPLESSITÀ SULLA PRIVACY

29 Gennaio 2026
PRIVACY E DATI SANITARI
Privacy

PRIVACY E DATI SANITARI

7 Gennaio 2026
QUANDO IL WEB DIMENTICA IL CONSENSO
Internet

QUANDO IL WEB DIMENTICA IL CONSENSO

15 Dicembre 2025
APPLOVIN CORPORATION VS PRIVACY
App

APPLOVIN CORPORATION VS PRIVACY

25 Novembre 2025

PORTALE SVILUPPATO DA

MyWebSolutions Web Agency

Categorie Articoli

News Popolari

È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

27 Dicembre 2022
CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

29 Novembre 2021
WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

25 Gennaio 2023
Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

17 Aprile 2020
DIFFAMAZIONE, INGIURIA E SOCIAL NETWORK

CHAT DI GRUPPO SU WHATSAPP E DIFFAMAZIONE, LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

10 Gennaio 2023

In rilievo

MICROSOFT E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEI MINORI: 20 MILA DOLLARI DI SANZIONE

MICROSOFT E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEI MINORI: 20 MILA DOLLARI DI SANZIONE

15 Giugno 2023
GOOGLE CHROME: DUE NUOVE FUNZIONI AI

GOOGLE CHROME: DUE NUOVE FUNZIONI AI

17 Dicembre 2024
LA NUOVA ARMA DI DIFESA DI GOOGLE CONTRO I RANSOMWARE

LA NUOVA ARMA DI DIFESA DI GOOGLE CONTRO I RANSOMWARE

17 Novembre 2025
NEW YORK CITY, LE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA GENERANO DISCRIMINAZIONI

NEW YORK CITY, LE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA GENERANO DISCRIMINAZIONI

21 Marzo 2022
ACQUISTA ORAACQUISTA ORAACQUISTA ORA

RR Consulting

E-mail: redazione.dirittodellin
formazione@gmail.com

Condividi sui Social

Ultimi articoli pubblicati

  • L’IMPATTO DEI DATA CENTER NEL CONTESTO URBANO 6 Marzo 2026
  • AI E VULNERABILITÀ UMANA: LA NUOVA SFIDA PER LE IMPRESE 6 Marzo 2026
  • IL DIGITAL LEARNING COME TUTELA DELL’ISTRUZIONE NELLE PICCOLE ISOLE 6 Marzo 2026

Categorie articoli

Cerca articolo per mese…

Cerca articolo per nome…

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Calendario Pubblicazioni

Marzo 2026
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« Feb    
  • Privacy policy
  • Cookie Policy

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Dicono di noi
  • Authority
  • Deontologia dei giornalisti
  • Diffamazione
  • Diritto all’oblio
  • Fake news
  • Libertà d’informazione
  • Eventi
  • Tutela dei minori
  • Copyright
  • Privacy
    • Cittadini
    • Imprese

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Area riservata ai relatori - Accedi al tuo account inserendo il tuo nome utente e la tua password...

Password dimenticata?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Entra

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Entra