Per i giudici, in ogni caso, il ricorso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza va effettuato nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 300/1970, oltre che delle esigenze organizzative e produttive e della sicurezza sul lavoro.
Nel caso che ha portato alla sentenza della Corte di Cassazione, la fattispecie riguardava un educatore professionale che, dopo il rifiuto di alcuni studenti di obbedire a sue direttive aveva afferrato uno di loro con forza trattenendolo per la maglietta e, successivamente, ne aveva spinto un altro facendolo cadere. Queste azioni sono state riprese dall’impianto video installato nei locali per scopi di sicurezza, in conformità a quanto indicato nell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori.
Il lavoratore, nel subire il provvedimento disciplinare, aveva contestato il ricorso alle registrazioni ma prima il giudice di primo grado e poi la Corte di cassazione hanno confermato la legittimità della valutazione delle riprese come prove a sostegno della sanzione disciplinare. In tale circostanza, la valutazione delle riprese del sistema di sorveglianza era un elemento addizionale e legittimo, anche perché l’installazione del sistema di sorveglianza è avvenuta solo in seguito a un accordo con i sindacati.
A livello normativo e di giurisprudenza la videosorveglianza per il controllo a distanza delle prestazioni dei lavoratori è reato. Lo prevede l’art. 4, comma 1, dello statuto dei lavoratori.
Il comma 2 dell’art. 4, invece, introduce le circostanze che possono portare a eccezioni, ossia l’installazione di sistemi di videosorveglianza è legittima per il controllo preventivo finalizzato ad evitare condotte illecite e per motivi organizzativi e di sicurezza, come in alcuni esercizi commerciali contro le rapine.
Affinché l’eccezione sia valida è necessario, comunque, un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali o l’Ispettorato del lavoro ed è obbligatorio informare i lavoratori di tale controllo.
I sistemi di videosorveglianza devono ovviamente rispettare la disciplina sulla privacy. I dati raccolti devono quindi tutelare la dignità e la privacy dei lavoratori e devono essere protetti da violazioni. Sono comunque vietati i filmati raccolti con il solo scopo di adempimento dell’attività lavorativa.
(S.F.)