Associazione CODICI: Aggiornamento delle FAQ Dl 25 marzo 2020 n.19 alla luce degli ultimi provvedimenti

Il 24 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il Decreto Legge del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo, e ha stabilito le sanzioni, anche amministrative, e i reati contestabili a privati cittadini, datori di lavoro o esercenti pubbliche attività in caso di violazione delle restrizioni in atto per l’emergenza Covid-19. Per effetto del DPCM 10 aprile 2020, nonché dell’Ordinanza n.528 di Regione Lombardia, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio sono prorogate fino al 3 maggio 2020.

Di seguito sono riportate le FAQ che hanno necessitato di modiche a seguito dei nuovi provvedimenti. Si precisa, preventivamente, che non è possibile fornire risposte universalmente valide perché ogni situazione necessita di valutazioni specifiche; la situazione e la casistica sono in continua evoluzione. Lo staff di Codici Lombardia è sempre a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito via mail codici.lombardia@codici.org, via telefono 0236503438 e via chat su www.codicilombardia.org

 

Fino al 3 maggio 2020, per effetto di quanto disposto con DPCM del 10 aprile, sono confermate le misure di contenimento disposte a norma del DL n. 19/2020, mentre cessano di produrre i loro effetti i DPCM 8, 9 ,11, 22 marzo e 1 aprile e, in quanto maggiormente restrittive, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle Ordinanze n.514, 515, 517, 521, 522 e, da ultimo, la n.528 di Regione Lombardia:

Inoltre resta fermo il divieto fino al 3 maggio a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per motivi di assoluta urgenza; è escluso anche il trasferimento presso le seconde case usate come residenze di vacanza.

Con il DPCM del 10 aprile 2020 è raccomandato a tutte le persone anziane e con patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dei casi di stretta necessità.

Il DPCM del 10 aprile 2020, agli artt. 4 e 5, ha inoltre previsto dei precisi protocolli da seguire per chiunque intenda fare ingresso in Italia e per chiunque vi transiti o vi resti per brevi soggiorni non superiori alle 72 ore per motivi di lavoro.

Infine, ai sensi dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.528 dell’11 aprile 2020, sono state previste ulteriori restrizioni:

 

Si devono evitare gli spostamenti dalla propria abitazione a meno che tali spostamenti non siano determinati da giustificati motivi e, in particolare: per comprovate esigenze lavorative; per situazioni di necessità (per spostamenti all’interno del proprio Comune, ad esempio per andare a fare la spesa o per portare a passeggio il cane); per motivi di salute. In caso di assoluta urgenza, per motivi di lavoro o di salute è possibile spostarsi al di fuori del proprio Comune.

 

No, i bar non possono tenere aperto, ma potrà comunque vendere i prodotti di panetteria in quanto generi alimentari. Inoltre, gli avventori dovranno accedere ai locali del negozio solo poco per volta e, comunque, in modo da potere mantenere la distanza di 1 metro tra loro e rispetto a chi serve al banco ed ai commessi in genere; devono inoltre permanere nei locali lo stretto tempo necessario all’acquisto dei beni. Si ricorda, in particolare, che il DPCM del 10 aprile 2020 all’Allegato 5 ha specificato le misure da adottare per gli esercizi commerciali aperti al pubblico per la vendita al dettaglio. L’Ordinanza di Regione Lombardia n.528, a conferma di quanto previsto in precedenza con la n.521, ha ulteriormente specificato che l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, anziani o disabili; l’esercizio commerciale deve mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso ai locali; inoltre si raccomanda la rilevazione, a cura del gestore, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso (se la temperatura corporea fosse uguale o superiore a 37,5° deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività). Qualora tenesse aperto il servizio bar, potrebbe essere disposta la chiusura dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni. Il provvedimento potrà caso mai essere successivamente impugnato avanti al Tribunale ordinario. In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni. In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la misura cautelare della chiusura fino a 5 giorni, da scomputare poi dalla sanzione definitiva. Inoltre potrà essere applicata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, che, in caso di reiterazione potrà essere raddoppiata. Si precisa che tale sanzione è stata prevista con il DL n.19/2020, mentre prima del 26 marzo, per la violazione di una qualsiasi misura di contenimento, in fase di accertamento era contestato il reato di cui all’art.650 del Codice Penale. Lo stesso DL ha però stabilito la depenalizzazione della condotta e la sanzione pecuniaria in tal caso sarà ridotta a 200 euro. Qualora sia già stato contestato il reato penale di cui all’art.650 c.p. e sia già stato definito un processo penale oppure sia ancora pendente, saranno prospettabili differenti scenari processuali che data la loro complessità dovranno essere chiariti caso per caso dal legale.

 

Le attività devono essere espletate con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare o del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire, o ridurre, il rischio di contagio, ovvero almeno 1 metro tra gli avventori e chi serve al banco ed ai commessi in genere. Laddove non sia possibile rispettare tale distanza, i protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliscono l’adozione di strumenti di protezione individuale (ad esempio la mascherina e/o un vetro di plexiglass tra il venditore e l’avventore). Gli avventori devono, inoltre, permanere nei locali lo stretto tempo necessario all’acquisto dei beni. L’Ordinanza di Regione Lombardia n.528, a conferma di quanto previsto in precedenza con la n.521, ha ulteriormente specificato che l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la

necessità di recare con sé minori, anziani o disabili; l’esercizio commerciale deve mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso ai locali; inoltre si raccomanda la rilevazione, a cura del gestore, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso (se la temperatura corporea fosse uguale o superiore a 37,5° deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività). Si ricorda, in particolare, che il DPCM del 10 aprile 2020 all’Allegato 5 ha specificato le misure da adottare per gli esercizi commerciali aperti al pubblico per la vendita al dettaglio.

 

Sì, le tabaccherie rientrano tra le attività commerciali che possono tenere aperto, ma i clienti possono accedere poco alla volta, a seconda della grandezza dei locali, in quanto devono mantenere la distanza di 1 metro tra loro e dallo stesso tabaccaio. In particolare dovranno comunque essere adottate le precauzioni previste dai regolamenti: le attività consentite devono svolgersi previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire, o ridurre, il rischio di contagio ovvero almeno 1 metro. Laddove non sia possibile rispettare tale distanza, i protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliscono l’adozione di strumenti di protezione individuale (ad esempio la mascherina e/o un vetro di plexiglass tra il venditore e l’avventore). Gli avventori devono, inoltre, permanere nei locali lo stretto tempo necessario all’acquisto dei beni.

L’Ordinanza di Regione Lombardia n.528, a conferma di quanto previsto in precedenza con la n.521, ha ulteriormente specificato che l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, anziani o disabili; l’esercizio commerciale deve mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso ai locali; inoltre si raccomanda la rilevazione, a cura del gestore, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso (se la temperatura corporea fosse uguale o superiore a 37,5° deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività). Si ricorda, in particolare, che il DPCM del 10 aprile 2020 all’Allegato 5 ha specificato le misure da adottare per gli esercizi commerciali aperti al pubblico per la vendita al dettaglio.

 

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza di Regione Lombardia n.528, resta sospesa, come previsto dall’Ordinanza n.521, l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili. Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento; soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 2020; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.