SI POTRANNO AZZERARE TUTTI I CONSENSI A RICEVERE LE TELEFONATE COMMERCIALI

Customer service workers in dark office. Side view of call center operators in headsets using laptops and working late at night. Customer support concept

Iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni sarà possibile azzerare in un solo colpo tutti i consensi a ricevere le telefonate commerciali, anche quelle automatizzate. Questo è quanto previsto dall’articolo 9, comma 8, introdotto dal Senato nel decreto legge 139/2021, ora all’esame della Camera, che amplia le tutele contro il telemarketing selvaggio. La disposizione modifica la legge 5/2018.

Per effetto dell’articolo 1 della legge 5/2018, una volta che diventerà operativo il regolamento, l’iscrizione al Registro delle Opposizioni cancellerà automaticamente tutti i consensi che l’interessato ha rilasciato ad operatori commerciali e telefonici per ricevere telefonate commerciali. Finché non diventerà operativo il regolamento, i consensi singoli prevalgono sulla opposizione iscritta nel Registro e quindi si potranno ricevere contatti pubblicitari. Per evitare ciò, i consensi singoli devono essere revocati uno per uno.

La legge 5/2018 prende però in esame solo le chiamate con operatore, dunque effettuate da una persona in carne e ossa. Il decreto 139/2021 estenderà la cancellazione anche alle telefonate fatte con applicativi automatizzati e senza operatore umano. Conseguentemente, l’iscrizione al Registro delle Opposizioni avrà l’effetto di revocare immediatamente anche i consensi singoli rilasciati per ricevere telefonate commerciali fatte con sistemi automatizzati di chiamata o con chiamate senza l’intervento di un operatore.

La modifica alla legge 5/2018 non annulla il fatto che per fare chiamate commerciali automatizzate e senza operatore ci vuole sempre il consenso dell’interessato. Per tali chiamate automatizzate si applica, infatti, l’articolo 130 del codice della privacy, che vuole sempre a monte l’assenso esplicito del destinatario della chiamata.

Per le chiamate automatizzate ci vuole e ci vorrà sempre il consenso preventivo e, come chiarito dal dl 139/2021, la disciplina del Registro implica l’estensione dei soli effetti positivi per l’interessato e cioè della revoca a tappeto di tutti i consensi espressi. In mancanza dell’estensione operata dal Dl 139/2021, si verificherebbe il paradosso, per cui l’iscrizione del numero telefonico nel Registro revocherebbe tutti i consensi per le chiamate commerciali con operatore, ma non quelle automatizzate, altrettanto indesiderate.