CASSAZIONE: QUANDO LA RIPRESA IN VIDEO DI MINORI NON LEDE LA PRIVACY

Con l’ordinanza 2978 del 1° febbraio 2024, la Cassazione ha affermato che la diffusione di un filmato che riguarda un evento di interesse pubblico non è lesiva dell’immagine di un minore, se il soggetto è stato ripreso in modo casuale, senza alcun intento di renderlo riconoscibile o identificabile. 

Il caso specifico a monte della dichiarazione della Cassazione riguarda un ragazzo ripreso durante un servizio del telegiornale sull’arresto di un latitante. Il giovane era estraneo ai fatti e passava casualmente di lì. La diffusione del video sul web, oltre che sulla televisione, ha suscitato la reazione dei genitori del ragazzo, che hanno citato l’azienda per danni patrimoniali e morali. 

La richiesta è stata respinta dal Tribunale, sostenendo che l’arresto di un latitante costituisce un evento di interesse pubblico e che la presenza casuale del ragazzo nel filmato non violava il suo diritto all’immagine, rientrando nelle ipotesi eccezionali previste dall’articolo 97, comma 1, della legge 633/41.  

Nonostante il ragazzo, ora maggiorenne, abbia presentato ricorso, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, stabilendo che la pubblicazione dell’immagine del ragazzo era lecita poiché ricorreva una delle situazioni tassativamente indicate dalla legge (l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto del latitante). Inoltre, è stato nuovamente sottolineato che la presenza del ragazzo nel filmato era stata casuale e senza alcun intento di renderlo identificabile o riconoscibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. 

M.T.