CEDU E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Oltre a pronunciarsi sulla libertà di espressione (art.10), la CEDU si è espressa anche sulla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 8, la convenzione stabilisce il rispetto della vita privata e familiare, del dominio e della corrispondenza. In particolare vengono tutelati l’integrità fisica e psicologica, l’autonomia personale, i rapporti familiari e la riservatezza delle comunicazioni. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto, in quanto può essere sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a limitazioni da parte dello Stato necessarie per garantire una piena tutela all’esercizio del diritto.

L’art.8 è stato definito “strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuale”, perché è sempre necessaria un’evoluzione interpretativa di questo diritto. Infatti, i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) si sono espressi attraverso sentenze, chiarendo il concetto di “vita privata” e ampliando il campo di applicazione delle tutele previste dalla convenzione anche ai diritti di terza generazione: ad esempio con la sentenza contro la Svizzera, i giudici hanno riconosciuto la protezione contro i danni significativi del cambiamento climatico parte del diritto della protezione della vita privata e familiare.

La Corte EDU è intervenuta molte volte sul tema della protezione dei dati personali, e le pronunce più rilevanti sono state raccolte e catalogate per tipologia di attività e per aree tematiche nel documento “Fact-sheet-Personal data protection”, pubblicato nel febbraio 2020 sul sito online della Corte. Le principali riguardano: dati di geolocalizzazione; video sorveglianza; divulgazione, eliminazione e distruzione dei dati personali; conservazione e uso nel caso di procedimenti penali e in processi assicurativi.

 

C.Z.


Diritto dell’informazione

“Diritto dell’informazione: la bussola per orientarsi tra notizie e giurisprudenza.”

Continua a seguirci!

▶️ https://dirittodellinformazione.it/chi-siamo/