DIRITTO ALL’OBLIO VS. DIRITTO DI CRONACA: LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE RISARCIMENTO PER MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE NOTIZIE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3013 del 1° febbraio 2024, affronta la questione dei danni risarcibili per coloro che, inizialmente condannati e finiti sui giornali, poi successivamente assolti, non vedono aggiornate sulla stampa le notizie su di loro. Il diritto all’oblio può essere limitato solo in alcune situazioni, come l’interesse pubblico attuale alla divulgazione dei fatti.

Ad aprire questa questione è il caso di un uomo inizialmente ritenuto colpevole, poi successivamente assolto. Una volta scagionato ha deciso di citare l’editore di un giornale, ritenuto da lui responsabile di non aver aggiornato la notizia della sua assoluzione sul sito web.

 Il Tribunale ha riconosciuto all’uomo un risarcimento di 20.000 euro, ma la società ha presentato appello e la Corte di secondo grado ha parzialmente modificato la sentenza, sostenendo che il danno non era stato provato.

La questione è stata esaminata dalla Cassazione, che ha valutato sette motivi di ricorso, tra cui il mancato riconoscimento del danno causato dall’omessa cancellazione della notizia della condanna e dal mancato aggiornamento dell’assoluzione. Il ricorso è stato accolto, evidenziando errori nella valutazione del danno da parte dei giudici di appello: secondo la Cassazione, i giudici non avrebbero attribuito la necessaria rilevanza ai parametri di riferimento. 

La Cassazione ha precisato i principi sull’oblio, sottolineando che la persistenza di una notizia datata su un giornale online può violare il diritto all’oblio, specialmente se diminuisce l’interesse informativo dei lettori nel tempo. Il diritto all’oblio può essere compresso solo in presenza di determinati presupposti, come l’interesse pubblico alla notizia e il rispetto del diritto di replica.

Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso e ha chiesto un nuovo esame del caso alla luce di una migliore applicazione di questi principi.

 

LG