Nella seduta di martedì 13 aprile, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge: S. 2133. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato il decreto ministeriale contenente la data dell’esame di avvocato 2020. Giovedì 20 maggio 2021 avrà inizio l’esame di abilitazione che prevede – in via eccezionale – l’orale rafforzato.
In occasione della firma sono stati anche nominati i 1500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati.
Si prevede inoltre che, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la Commissione centrale procederà ad abbinare, tramite un sorteggio, le Corti di appello, a cui seguirà la relativa comunicazione. Nei dieci giorni successivi, poi, il Presidente di ogni Corte di appello sarà chiamato a procedere al sorteggio delle sottocommissioni ed a estrarre la lettera dell’alfabeto da cui si inizieranno le prove. Successivamente verrà stilata la lista con l’ordine dei candidati alla quale seguirà la pubblicazione e la relativa comunicazione per ciascun iscritto, il tutto con un termine massimo di almeno 20 giorni anteriori rispetto alla data prescelta.
La prima prova orale, svolta con collegamento da remoto, è pubblica, dura complessivamente un’ora ed ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. La scelta si basa su tre diverse buste, predisposte precedentemente dalla sottocommissione, e contenenti argomenti diversi: quella scelta dal candidato sarà oggetto d’esame.
Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
La seconda prova orale è anch’essa pubblica, ma svolta dinnanzi alla sottocommissione e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato e nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Saranno giudicati idonei i candidati che otterranno nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.