GARANZIA SULL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, LE NUOVE NORME

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A partire dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies), attuativo della direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.

Gli articoli del Codice del Consumo, così come modificati saranno applicabili, infatti, non solo ai contratti di vendita, ma anche ad altri contratti a tal fine equiparati (permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre), indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online.

Per “bene oggetto di vendita” si intende qualunque tipo di bene, compresi acqua, gas, energia elettrica in un volume o in una quantità determinata, beni mobili materiali anche da assemblare, animali vivi e infine anche beni usati.

Una delle novità più significative riguarda l’estensione della garanzia ai contenuti digitali o servizi digitali incorporati o interconnessi con beni oggetto del contratto di vendita.

La normativa parla di “non conformità” dei prodotti acquistati: il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie.

Dal punto di vista soggettivo il bene deve:

Dal punto di vista oggettivo il bene deve:

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità.

Tra le novità più importanti della nuova legge c’è il diritto del consumatore di interrompere il pagamento del prodotto fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai suoi doveri di garanzia. Così se si è scelto di rateizzare la spesa, si potrà interrompere il pagamento delle rate se il prodotto è difettoso.

Inoltre, il consumatore può denunciare il difetto di conformità in ogni momento, senza più il limite dei due mesi dal manifestarsi del difetto.

Nel caso in cui il difetto di conformità dovesse derivare dalla condotta di un’altra persona diversa dal venditore finale che è parte della catena contrattuale distributiva, il consumatore potrà rivolgersi comunque al venditore. Sarà poi quest’ultimo ad agire eventualmente in regresso nei confronti delle persone effettivamente responsabili nella catena commerciale.

Per quanto riguarda i contenuti digitali, il venditore ha l’obbligo di assicurare che vengano notificati e forniti al consumatore tutti gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità del prodotto; se è prevista una fornitura continua, gli aggiornamenti devono essere forniti per tutto il periodo della fornitura.

Una specifica normativa chiarisce che si può invocare la garanzia anche per i contenuti digitali come video, musica, software o streaming di manifestazioni sportive o altre (Netflix, Sky…); servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad esempio, l’archiviazione su cloud ) e servizi per la condivisione di dati a pagamento.

In caso di malfunzionamento il consumatore ha il diritto di richiedere che il contenuto digitale o il servizio digitale vengano resi conformi entro un congruo termine. Se il ripristino non è possibile, il consumatore ha diritto a ricevere una riduzione proporzionata del prezzo o a risolvere il contratto nei casi più gravi. Quando il contratto viene risolto, l’operatore deve rimborsare integralmente il consumatore, con l’eccezione dei periodi in cui il contenuto digitale o il servizio digitale forniti con continuità erano conformi.

Infine, se ci sono malfunzionamenti degli apparecchi dovuti al software, il venditore è responsabile non solo per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna, ma per tutto il periodo di fornitura.