IL DIRITTO D’AUTORE PER GLI ARTISTI MASCHERATI

Le opere dell’ingegno di carattere creativo costituiscono l’espressione originale del loro autore e per questo beneficiano della protezione del diritto d’autore, anche nel caso siano di autori la cui identità sia nascosta dall’anonimato o da uno pseudonimo-maschera.

Questa affermazione deriva dai principi sanciti dai trattati internazionali, dalle costituzioni di diversi paesi e dalle direttive europee in materia di diritto d’autore, secondo cui, ciascuno ha diritto alla protezione della produzione intellettuale di cui è autore e ciascun autore ha la facoltà di identificarsi o meno come autore delle proprie opere.

La medesima conclusione trova conferma anche nel diritto italiano d’autore, conforme alla normativa convenzionale ed europea.

Ad ulteriore conferma, per quanto riguarda i diritti patrimoniali d’autore o di sfruttamento economico-commerciale, i principi confermano che l’autore di un’opera che abbia scelto di usare uno pseudonimo-maschera non è privato di tali diritti e non deve subire una limitazione di tutela rispetto a quella riconosciuta a un autore che si rivela con il proprio nome.

In altre parole, la protezione delle opere anonime e pseudonime offerta dovrebbe essere tale da consentire il rispetto della volontà dell’autore di non svelare la propria identità, sia nel contesto della circolazione autorizzata delle opere che lo stesso ha creato, sia nel caso sia necessario difenderne i diritti, specie di utilizzazione economica.

In Italia, dunque, le opere di Banksy sono da ritenersi tutelate dal diritto d’autore e l’artista o, un suo valido rappresentante, è legittimato ad agire nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati o contraffattori. Le opere, anche se consistono principalmente in street art, non possono essere riprodotte, nemmeno digitalmente, se non per fini non commerciali.

Una nota accessibile sul sito di Pest Control Office Ltd, la società di diritto inglese alla quale Banksy ha conferito l’amministrazione dei diritti di utilizzazione economica relativi alle opere d’arte a propria firma, avverte che Banksy non autorizza né intende autorizzare terzi a produrre e sfruttare riproduzioni, ovvero copie o immagini, tangibili o digitali, in qualsiasi forma e/o formato, delle proprie opere d’arte per fini commerciali.

(S.F.)