LA CARTA DI NIZZA E LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Il documento stabilisce i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea e il suo valore viene richiamato nel Trattato sull’Unione Europea (TUE). La Carta tutela i diritti contenuti nel Patto Internazionale e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché i diritti di prima, seconda e terza generazione. La Carta è vincolante non solo per gli Stati Membri dell’UE, ma anche per le istituzioni della stessa. È stata sviluppata da una Convenzione, è stata inizialmente proclamata il 7 dicembre 2000 e, una seconda volta, il 12 dicembre 2007: solo con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, ha assunto un carattere giuridico vincolante.

Il documento prevede un preambolo e 54 articoli, suddivisi in sette capi. Il Capo II della Carta affronta più in generale il tema della libertà: occorre ricordare la libertà di espressione e d’informazione. Questo tema, in particolare, è disciplinato dall’art. 11 della Carta.

L’art. 11 corrisponde all’art. 10 della CEDU e si struttura su due paragrafi fondamentali, che necessitano di essere analizzati e compresi. Il primo paragrafo sottolinea come ciascun individuo abbia diritto alla libertà d’espressione, includendo la libertà di opinione e “la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. È possibile notare come sia privo della dimensione dinamica: la libertà di espressione viene descritta in termini statici e difensivi.

Il secondo recita che “la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”. Occorre sottolineare come le precedenti norme non facessero riferimento al concetto di pluralismo, poiché è un valore recente che si pone l’obiettivo di tutelare i diritti anche più nuovi. Più precisamente, si fa riferimento a una forma di pluralismo esterno, secondo cui gli Stati devono garantire la presenza di mezzi di comunicazione di diverso orientamento politico, sociale ed economico.

Occorre specificare che, in applicazione del paragrafo 3 dell’art. 52 della Carta di Nizza, i diritti sopra indicati hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli ugualmente affrontati dalla CEDU. Dunque, le limitazioni apportate non possono superare quelle previste dall’art.10. In sintesi, l’art. 11 della Carta di Nizza ribadisce i principi della CEDU, ma evidenzia la necessità di sviluppare forme di libertà di espressione che valorizzino pluralismo e partecipazione.

 

L.V.


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