LA POLIZIA POSTALE PUÓ OSCURARE IL SITO REGISTRATO IN UN PAESE STRANIERO

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Con questa sentenza la quinta sezione penale della Cassazione respinge il ricorso di una società svizzera che offre, tra gli altri, servizi di fideiussione. Secondo l’accusa, attraverso il sito il ricorrente e gli altri indagati pubblicizzavano l’attività̀ finanziaria di rilascio di garanzie di fideiussione in assenza dell’autorizzazione richiesta dall’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, integrando quindi la fattispecie di reato contemplata dall’art. 132 del medesimo decreto.

La conseguente misura del tribunale di Como, decisa nell’ottobre del 2022, era stata la predisposizione del sequestro preventivo mediante oscuramento e disabilitazione totale al sito svizzero, in Italia, e di ogni altro strumento idoneo a consentirne l’accesso dall’Italia del sito internet. I ricorrenti, agenti per conto della società svizzera, hanno quindi deciso di presentarsi davanti alla Corte di Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza.

La richiesta dei ricorrenti alla Cassazione è stata basata su due presupposti: la violazione del principio di proporzionalità della misura, e la violazione degli artt. 321 e727 del codice di procedura penale. Rispetto al primo punto i ricorrenti hanno contestato che l’oscuramento totale di un sito, in cui venivano proposte e svolte anche altre attività che non violano le regole italiane, non fosse una misura proporzionale. In secondo luogo, poiché́ il sito web oggetto di oscuramento è registrato in Svizzera, secondo i ricorrenti si sarebbe dovuta attivare preventivamente la procedura di rogatoria internazionale.

La richiesta della società svizzera è stata respinta ed è quindi legittimo l’oscuramento del dominio e il blocco totale del server italiano, da parte della polizia postale. Secondo la quinta sezione penale della Cassazione il principio di proporzionalità̀, che impone al giudice cautelare di motivare le esigenze cautelari sottese all’integrale oscuramento delle pagine del sito, è stato rispettato. La giustificazione è infatti che l’oscuramento parziale del sito non avrebbe impedito alla società di trarre in inganno gli utenti italiani perché sia il nome stesso della società̀ sia la sua home page asserivano il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di attività finanziarie in Italia.

La Cassazione ha respinto anche l’altro rilievo difensivo secondo cui il giudice italiano non può oscurare il sito registrato in un Paese straniero senza attivare la procedura di rogatoria internazionale. L’azione di oscuramento della polizia postale ha riguardato solo il dominio e il server presenti in Italia.  È una misura che rimane nei confini nazionali.

(C.D.G.)