LA TUTELA DEI MINORI E I GIORNALISTI: IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti l’11 dicembre 2024 ha approvato il nuovo documento, che è entrato in vigore il 1° giugno 2025. L’articolo relativo alla tutela dei minori si struttura su due commi fondamentali e spiega il comportamento che deve tenere un giornalista quando tratta di accadimenti che riguardano minorenni.

Secondo quanto affermato nel primo comma, quando un minore è coinvolto in qualità di protagonista, vittima o testimone, il giornalista non deve diffondere dati personali né altri elementi che possano permettere anche indirettamente la sua identificazione. Deve essere evitata qualsiasi speculazione: la tutela ha l’obiettivo di proteggere lo sviluppo armonico della personalità del minore per evitare danni psichici, turbamenti eccessivi o conseguenze negative sulla crescita.

Invece, il secondo comma sottolinea come il giornalista abbia il dovere di garantire l’anonimato dei minorenni. Tuttavia, considerando i principi di essenzialità dell’informazione e di interesse pubblico, il giornalista può derogare a questo principio unicamente in due casistiche specifiche. Innanzitutto, può non garantire l’anonimato per valorizzare il minore o il contesto educativo, se si vuole dare risalto alle qualità o opinioni del minore e/o al suo ambiente familiare e sociale. In questo caso, il giornalista può intervistare il soggetto minorenne ma deve valutarne attentamente l’opportunità e non deve coinvolgerlo in contesti informativi potenzialmente lesivi per la sua dignità. Questo può avvenire anche qualora non vi fosse il consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in situazioni gravi di particolare allarme, come sparizioni o rapimenti, il giornalista ha la facoltà di rivelare l’identità del minore per aiutare la ricerca o la protezione. In questa casistica specifica, però, deve tener conto del parere di chi ha la responsabilità genitoriale e dell’autorità competente.

Dunque, l’art. 12 del Codice deontologico dei giornalisti stabilisce che in linea generale deve essere tutelata la libertà dei minori. Sono previste deroghe, solo ed esclusivamente nei casi sopra indicati e tutelando sempre la dignità e l’equilibrio del minore. In ogni caso, il giornalista ha una responsabilità diretta e professionale nella valutazione di ogni scelta.

 

L.V.


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