Lo scopo della normativa 132/25 è regolamentare una corretta, trasparente e responsabile gestione degli strumenti che l’Intelligenza Artificiale offre in diversi settori, monitorando i rischi economici e sociali e l’impatto sui diritti fondamentali. Importanti modifiche riguardano l’ambiente giudiziario, tra queste vi è la possibilità degli avvocati di avvalersi del supporto dell’AI per svolgere alcune delle mansioni (come analisi documentali, ricerca giurisprudenziale e redazione assistita di atti), dichiarando in modo chiaro l’intervento della tecnologia. Ciò implica il dovere deontologico di trasparenza da parte dell’avvocato.
L’avvocato amministrativista, alla luce di quanto previsto dall’articolo 14, avrà il compito di monitorare il rispetto dei principi di trasparenza, conoscibilità e tracciabilità degli algoritmi, con la possibilità di avviare nuove azioni legali in materia di trasparenza, discriminazioni ed errori frutto di processi automatizzati.
L’articolo 15 è incentrato sull’attività giudiziaria, in particolare affida esclusivamente al magistrato, senza l’intervento dell’AI, decisioni su interpretazioni della legge, valutazioni dei fatti/prove, adozione di provvedimenti. Il magistrato si può avvalere delle tecnologie intelligenti nell’organizzazione dei servizi e dei dati giudiziari, nelle attività amministrative secondarie e per la semplificazione del lavoro giudiziario. Fondamentale è che il personale giudiziario venga formato sulla conoscenza, sull’utilizzo e sui limiti dello strumento.
La nuova legge con il suo articolo 17 interviene anche sul Codice di procedura civile, affidando al tribunale la competenza esclusiva per le cause legate all’Intelligenza Artificiale. Fondamentale sottolineare come con l’avvento delle tecnologie intelligenti e la conseguente entrata in vigore della normativa 132/25, anche il diritto penale sta cambiando: l’articolo 26 ha introdotto un nuovo reato riguardante l’uso illecito dell’AI, completando (nei commi 2-4) la normativa dei reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato con l’inclusione delle condotte realizzate per mezzo dell’AI (deepfake, plagio digitale).
C.Z.