Il caso risale a circa 10 anni fa, quando il quotidiano Le Monde e uno dei suoi giornalisti furono condannati in Spagna per la pubblicazione, nel 2006, di un articolo che faceva menzione di legami tra la squadra di calcio del Real Madrid e il dottor Fuentès, istigatore di una rete di doping nell’ambiente del ciclismo.
Ritenendo l’articolo diffamatorio e lesivo della reputazione della squadra, la giustizia spagnola ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 390 mila euro nei confronti della casa editrice del quotidiano Le Monde e di 33 mila euro nei confronti della suddetta e del suo giornalista.
Il Real Madrid ha successivamente chiesto l’esecuzione di tali decisioni anche in Francia, ma nel 2020 la Corte d’appello di Parigi ha respinto la domanda facendo ricorso alla clausola dell’ordine pubblico: a suo avviso la condanna avrebbe un effetto dissuasivo per i giornalisti e gli organismi di stampa nella loro partecipazione alla discussione pubblica, violando la libertà di stampa e di espressione.
In merito la Corte di Cassazione francese ha richiesto l’intervento della Corte di Giustizia chiedendo se, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la libertà di stampa (garantita dalla Carta dei diritti fondamentali) costituisca un principio fondamentale, la cui violazione può giustificare il corso alla clausola dell’ordine pubblico.
Nelle sue conclusioni, contenute all’interno della causa C-633/22, l’avvocato generale Maciej Szpunarsi ritiene che uno Stato membro debba rifiutarsi di eseguire una condanna, come quella sopracitata, qualora essa comporti una violazione manifesta della libertà di espressione.
Nel caso di una condanna ad un indennizzo compensativo, l’avvocato generale è del parere che il rischio di un effetto dissuasivo nell’esercizio della libertà di espressione costituisce una violazione manifesta e sproporzionata della libertà di stampa nello Stato membro in questione.
Come precisato dall’avvocato generale, tenuto conto della sua importanza in una società democratica e in uno Stato di diritto, la libertà di stampa rappresenta un principio essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la cui violazione manifesta può costituire un motivo di rifiuto da parte delle Istituzioni europee.
È importante chiarire che il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è chiamato ad esprimere un giudizio. Toccherà adesso ai giudici della Corte deliberare in merito.
C.L.