IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUL COPYRIGHT NEL MERCATO DIGITALE

Copyright Design License Patent Trademark Value Concept

La seduta del 5 agosto del Consiglio dei ministri ha approvato lo schema preliminare del decreto legislativo, che recepisce tale direttiva. Il decreto legislativo adottato dal Cdm prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), prima di permettere agli utenti il caricamento di un contenuto protetto dal diritto d’autore, debbano ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari di tali contenuti. Tuttavia, non devono adempiere allo svolgimento di questo compito le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud.

È stata poi riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con le società dell’informazione, di monitoraggio media e rassegne stampa, per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto anche il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori. Il diritto non è riconosciuto in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

Spetta all’AGCOM la redazione di un regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti. Inoltre, autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione dei dati utili alla determinazione dell’equo compenso e delle informazioni aggiornate sulle opere coperte dal diritto d’autore comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di AGCOM.

Un ulteriore punto prevede che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori possano pretendere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere. Inoltre hanno la facoltà di revocare la licenza esclusiva di sfruttamento dei propri diritti relativi a un’opera in caso di mancato sfruttamento.

Anche gli spettacoli teatrali in streaming, essendo equiparati ad opere audiovisive, devono essere tutelati. Infine, la tutela dei diritti è assicurata anche per nuove figure professionali, quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.

Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini ha commentato: “Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale. Nell’elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo. Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitale dell’utilizzo dell’opera creativa”.