STOP ALLA PIRATERIA GIORNALISTICA

La Cassazione ha messo un punto a un contenzioso durato anni che è costato milioni di euro alle società editoriali, stabilendo che le società di rassegna non possono più riprodurre gli articoli giornalistici coperti da copyright senza pagare una licenza.

La Cassazione, a 24 ore dall’entrata in vigore del regolamento Agcom, attuativo della Direttiva europea sul diritto d’autore, ha accolto il ricorso dei principali editori italiani che da anni combattono per difendere i propri contenuti. Una regolamentazione ormai necessaria, considerata la portata del fenomeno e i danni provocati alle case editrici italiane.

Il contenzioso risolto dalla Cassazione su ricorso del Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Leggo, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia, Gruppo Gedi, Poligrafici Editoriale, Mondadori, Giornale di Sicilia ed Editoriale Poligrafica, riguarda Eco della Stampa e Data Stampa, i principali operatori di media monitoring in Italia.

Queste due società, che rappresentano oltre la metà del mercato nazionale dei servizi di rassegna stampa, hanno sempre negato di essere obbligate a chiedere il consenso degli editori e a pagare i diritti d’autore per l’utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata.

Eco della Stampa e Data Stampa ritengono che la loro attività non comporti comunicazione al pubblico di contenuti protetti, visto che le rassegne sono destinate a un limitato numero di clienti, e affermano anche che la loro attività è tutelata dal diritto all’informazione.

Una situazione che è cambiata dopo l’approvazione della direttiva europea del 2019 sul copyright e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che prevede il pagamento in favore degli editori di un compenso per l’utilizzo digitale degli articoli di loro proprietà.

Per questo motivo i giudici avevano stabilito che, anche prima dell’attuazione in Italia della Direttiva europea sul diritto d’autore, le rassegne stampa non potevano riprodurre liberamente e gratuitamente articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici «oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione». In altre parole, Eco della Stampa e Data Stampa non potevano diffondere gli articoli a riproduzione riservata.

Questa sentenza, insieme al regolamento approvato dall’Agcom, offre agli editori uno strumento in più per far valere le proprie ragioni nei confronti dei grandi operatori della rete che pubblicano i loro articoli.