Decreto legge n.19 del 25 marzo 2020: le FAQ di CODICI Lombardia chiariscono la situazione (prima parte)

Il 24 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il Decreto Legge del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo, e ha stabilito le sanzioni e i reati contestabili a privati cittadini, datori di lavoro o esercenti pubbliche attività in caso di violazione delle restrizioni in atto per l’emergenza Covid-19.

L’Associazione CODICI Lombardia, per tramite del proprio ufficio legale, nella persona dell’avv. Cinzia Catrini, operativo anche in questo periodo di emergenza, ha deciso di preparare una serie di domande campione a cui dare una risposta il più esauriente possibile dal punto di vista penale e amministrativo, nonostante la situazione e la casistica siano in continua evoluzione e ciascuna di queste necessiti di una valutazione specifica e individuale. Si precisa che il presente comunicato non è da intendersi quale parere giuridico; l’intenzione è quella di fornire un quadro della normativa emergenziale emanata ed illustrare le conseguenze penali e amministrative che in astratto potrebbero configurarsi correlate all’inosservanza delle misure anticontagio adottate, con riferimento alle persone fisiche cittadini e ai datori di lavoro le cui attività non siano state sospese.

In questa prima parte si analizzano i provvedimenti fino ad ora adottati sia a livello regionale della Lombardia sia a livello nazionale; con una serie di situazioni ipotetiche si è cercato di fare chiarezza nel mare magnum legislativo.

Fino al 3 aprile 2020, come previsto dal DL n. 19/2020, sono confermate le misure di contenimento disposte a norma dei DPCM 8 e 9 marzo, nonché dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e, in quanto maggiormente restrittive, le previsioni dell’Ordinanza n.515 di Regione Lombardia:

Inoltre il DPCM del 22 marzo ha vietato fino al 3 aprile a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per motivi di assoluta urgenza.

 

Si devono evitare gli spostamenti dalla propria abitazione a meno che tali spostamenti non siano determinati da giustificati motivi e, in particolare: per comprovate esigenze lavorative; per situazioni di necessità (per spostamenti all’interno del proprio Comune, ad esempio per andare a fare la spesa o per portare a passeggio il cane); in caso di assoluta urgenza (per spostamenti al di fuori del proprio Comune); per motivi di salute.

 

Premesso che deve sussistere uno dei motivi previsti dai provvedimenti in vigore, altrimenti la regola è restare a casa, è necessario portare con sé un’autocertificazione (o, se si è impossibilitati a stamparla, la si può compilare insieme alla Forze dell’Ordine che eventualmente effettuino un controllo nei nostri confronti e chiedano il motivo dello spostamento). L’autocertificazione da compilare a partire dal 26 marzo 2020 è reperibile sul sito internet della Regione Lombardia o altri siti Ufficiali.

 

E’ possibile recarsi a fare la spesa ma non in un qualunque negozio o supermercato, né in un Comune diverso da quello in cui si è residenti. Si deve fare la spesa nel posto più vicino a casa e nel più breve tempo possibile. Qualora ci si recasse con l’auto in un altro Comune e si fosse sottoposti a un controllo da parte delle Forze dell’Ordine, in tale situazione è applicabile la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo in base all’art.4 del DL 19/2020, in quanto la violazione della misura contenitiva avviene con un veicolo. Fare la spesa rientra tra i motivi di necessità che permettono di lasciare la propria abitazione, ma è comunque richiesto portare con sé un’autocertificazione reperibile sul sito internet della Regione Lombardia o su un qualsiasi sito ufficiale, oppure la si può compilare al momento del controllo con l’Autorità che ci ha fermato.

 

Se proprio non è possibile rinviare la visita medica ed è dimostrabile la necessità di esservi sottoposto (ad esempio mostrando la certificazione medica), lo spostamento è consentito in quanto determinato da motivi di salute, uno tra quelli previsti dai regolamenti in vigore.

Si dovrà portare con sé un’autocertificazione da mostrare nel caso di controllo o, se impossibilitati a stamparla, la si potrà compilare con le Forze dell’Ordine.

Qualora si avesse necessità di ulteriori indicazioni o il caso specifico non fosse stato ancora analizzato, l’Associazione Codici e l’avv. Catrini sono disponibili a fornire valutazioni individuali. Il personale è reperibile al numero 02 36503438 e via mail a codici.lombardia@codici.org

 

Ufficio stampa CODICI Lombardia