La quinta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che per più imputati residenti in luoghi diversi e distribuiti in diverse regioni che hanno utilizzato i social network per commettere diffamazione la competenza territoriale spetta al giudice della località in cui ha sede la procura che per prima ha registrato la notizia di reato, come pronunciato nella sentenza 7377/2023 della Cassazione.
Nel caso specifico, il Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale diBenevento. Erano coinvolti due soggetti imputati per diffamazione.
Secondo la più recente giurisprudenza, la competenza territoriale per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione su un sito internet di notizie lesive dell’altrui reputazione va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all’articolo 9 del Codice di procedura penale, commi 1 e 2.
Pertanto, il procedimento si dovrebbe svolgere nel luogo in cui si è svolta parte dell’azione ovvero, ove non sia possibile accertare il luogo di espletamento del reato, presso il domicilio dell’accusato.
Il Tribunale di Benevento ha sollevato il conflitto di competenza, inviando in Cassazione un atto in cui obiettava che nel caso in questione il reato era stato commesso in un luogo sconosciuto da più persone in concorso tra loro. Inoltre, gli imputati avevano residenza, dimora e domicilio situati in luoghi diversi uno dall’altro.
In casi del genere, quindi, per determinare la competenza territoriale si applica l’articolo 9 comma 3 del Codice di procedura penale per cui risulta competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
Il giudice di legittimità ritiene che questo principio sia più idoneo nel suddetto caso, poiché i criteri di cui ai commi 1 e 2 (luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o luogo del domicilio dell’imputato) non sono applicabili per definire la competenza territoriale in casi in cui, come nel processo che ha portato alla sentenza oggetto di questo articolo, il fatto criminoso sia imputato a una pluralità di soggetti con domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali.
È infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’aiuto perché individua più giudici e tra questi non è possibile individuare quale debba prevalere.
(S.F.)